Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 97 del 30/12/2020
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2021)
1. Ai sensi dell' articolo 75, comma 6, dello Statuto regionale e dell' articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) dal 1° gennaio 2021 fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2021 nel bilancio di previsione 2020-2022 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2020.
2. Sono autorizzate per intero le spese elencate al paragrafo 8 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 , le spese obbligatorie, le spese che, per loro natura, non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, quelle tassativamente previste dalla legge, le spese connesse a misure di contrasto alla crisi emergenziale post-covid 19 nonché le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata relative a Programmi comunitari e nazionali.
3. L'esercizio provvisorio è gestito in conformità alle specifiche disposizioni contenute nell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 .
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è estesa all'Assemblea legislativa regionale e agli enti strumentali della Regione.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 29 dicembre 2020
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