Il Consiglio regionale ha approvato.
La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Ai sensi dell' articolo 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 , sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2013, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2012, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2012.
2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge recante il bilancio per l'anno 2013 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.
3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2013, ai sensi del comma 6, dell'articolo 82 della l.r. 13/2000 , la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1 .
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 21 dicembre 2012 ini