Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20, S,str. n. 2 del 25/03/2020
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalità.
1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2020-2022, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.
2. Per il triennio 2020-2022 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui alla Tabella A "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011 )" allegata alla presente legge.
Art. 2
Ulteriore integrazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 .
1. Dopo l' articolo 300 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è inserito il seguente:
" Art. 300-bis
(Sostegno alle famiglie numerose)
1. La Regione riconosce il ruolo delle famiglie numerose promuovendo azioni volte a sostenerne il maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo.
2. La Regione, nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, promuove interventi di sostegno economico per le famiglie con almeno quattro figli, realizzati dalla Regione stessa o dalle zone sociali, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. La Giunta regionale, con proprio regolamento, stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari degli interventi di cui al presente articolo.
4. Per gli interventi di cui al comma 2 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la spesa di euro 180.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione regionale 2020-2022. ".
Art. 3
Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .
1. Il comma 1 dell'articolo 101-decies della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), è sostituito dal seguente: " 1. A ciascun componente del collegio di cui all'articolo 101-bis spetta un compenso pari al compenso base annuo lordo previsto per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali dei comuni appartenenti alla classe demografica di cui alla lettera n) della Tabella A del Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018(Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali), maggiorato del 5 per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA ed oneri previdenziali. ".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2020.
Art. 4
Modificazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 .
1. All' articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla Direzione regionale competente in materia di eco-musei. ";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. Il Comitato tecnico scientifico svolge le proprie funzioni a titolo gratuito. ";
c) il comma 7 è abrogato.
2. L' articolo 9 della L.R. 34/2007 , è abrogato.
Art. 5
Ulteriore integrazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 .
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), è aggiunto il seguente:
" 4-ter. A decorrere dal 2020, le risorse di cui al comma 1, lettera c) destinate al finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B esercitate dall'Agenzia forestale regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, trovano copertura alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti"del Bilancio regionale di previsione 2020 e successivi. ".
Art. 6
Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 .
1. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali), è abrogato.
2. Al comma 1 dell'articolo 23 della L.R. 10/2018 le parole: " e dell'attestazione di congruità dell'Agenzia del Demanio ", sono soppresse.
Art. 7
Scioglimento del Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio.
1. Il Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio (B.I.M.), istituito ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), è sciolto ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).
2. Le risorse finanziarie, derivanti dallo scioglimento del Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio e risultanti dal bilancio di liquidazione, sono acquisite nel Bilancio regionale di previsione 2020 ed iscritte, per la parte Entrata, al Titolo IV "Entrate in conto capitale", Tipologia "Altre entrate in conto capitale" e, per la parte Spesa, nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo II "Spese in conto capitale".
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite dalla Regione ai Comuni che fanno parte del Consorzio alla data della liquidazione e sono destinate ad investimenti per opere di sistemazione dei bacini imbriferi ricadenti nei territori di competenza sulla base del criterio proporzionale della popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica.
4. I sovracanoni dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono di competenza dei Comuni nei quali è ubicato l'impianto autorizzato.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 per l'iscrizione delle somme di cui ai commi 2 e 3, successivamente alla loro acquisizione.
Art. 8
Copertura finanziaria.
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2020-2022 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.
Art. 9
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 20 marzzo 2020
TESEI