Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 12 agosto 2022
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione ;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la legge 23 agosto 1993 n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);
Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);
Considerato quanto segue:
1. Anche in seguito ad alcune criticità emerse in fase applicativa, si ritiene opportuno introdurre una specificazione all'interno dell'articolo 12 della l.r. 16/1999 finalizzata a chiarire che, fatto salvo quanto previsto per i terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale, le aree di raccolta a pagamento sui fondi, pubblici e privati, possono essere realizzate anche da associazioni senza scopo di lucro che prevedano nei propri statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza e che a vario titolo, abbiano la disponibilità di tali fondi;
Approva la presente legge
Art. 1
Raccolta a pagamento. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/1999
1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), la parola: '' anche '' è soppressa e dopo le parole: ''fondi pubblici o privati'' sono aggiunte le seguenti: '' anche da associazioni senza scopo di lucro che hanno la disponibilità a vario titolo di tali fondi e che prevedono nei propri statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza ''.