Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visti gli articoli 14, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 6 dicembre 2011;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 dicembre 2011;
Considerato quanto segue:
1. la necessità di prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione per l´anno 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014, in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;
2. la necessità di ottemperare agli indirizzi di cui alla risoluzione del Consiglio regionale 11 ottobre 2011, n. 85 collegata all'informativa del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore al Bilancio e ai rapporti istituzionali, relativa al documento preliminare alla proposta di legge finanziaria per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto;
3. la presente legge riveste carattere di urgenza, essendo necessaria la sua entrata in vigore entro il 31 dicembre 2011;
Approva la presente legge
ARTICOLO 1
Bilancio annuale
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2012 annesso alla presente legge (Sub A.1), comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all'articolo 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
2. E' approvato per l'anno finanziario 2012:
a) in euro 2.387.429.004,74 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale);
b) in euro 11.532.717,39 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).
3. E' approvato per l'anno finanziario 2012:
a) in euro 2.325.930.154,57 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Totale);
b) in euro 367.338.956,91 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).
4. E' approvato per l'anno finanziario 2012:
a) in euro 10.264.708.604,33 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell'entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Totale);
b) in euro 3.350.365.600,18 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).
5. E' approvato per l'anno finanziario 2012:
a) in euro 10.264.708.604,33 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Totale);
b) in euro 3.350.365.600,18 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).
6. E' approvato per l'anno finanziario 2012:
a) in euro 12.946.444.998,42 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base dell'entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Totale);
b) in euro 3.361.898.317,57 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).
7. E' approvato per l'anno finanziario 2012:
a) in euro 12.740.638.758,90 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Totale);
b) in euro 3.567.704.557,09 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).
ARTICOLO 2
Bilancio pluriennale
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa di bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2012 - 2014 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 6).
2. E' approvato in euro 27.265.171.841,33 lo stato di previsione delle unità previsionali di entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2012 - 2014 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).
3. E' approvato in euro 27.265.171.841,33 lo stato di previsione delle unità previsionali di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2012 - 2014 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 6).
4. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2012 - 2014 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 7).
5. E' approvato in euro 27.265.171.841,33 lo stato di previsione delle unità previsionali dell'entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2012 - 2014 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 7).
6. E' approvato in euro 27.265.171.841,33 lo stato di previsione delle unità previsionali della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2012 - 2014 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 7).
ARTICOLO 3
Allegati ex articolo 14, comma 2, della l.r. 36/2001
1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 36/2001:
a) elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali (allegato 1);
b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).
ARTICOLO 4
Disavanzo d'esercizio
1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2012 è approvato in euro 355.364.448,61; il disavanzo per l'esercizio 2013 è approvato in euro 332.930.794.78; il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in euro 53.458.010,24.
2. Nel triennio 2012 - 2014 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 741.753.253,63 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2012 - 2014 di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell'allegato A.4 e allegato B.4.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 ''Oneri del ricorso al credito - Spese correnti'' e UPB 735 ''Rimborso prestiti''.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2014, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
ARTICOLO 5
Autorizzazione all'indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti
1. Nell'esercizio 2012 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 23.749.670,00 (allegato A.4), per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.
3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 ''Oneri del ricorso al credito - Spese correnti'' e UPB 735 ''Rimborso prestiti''.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
ARTICOLO 6
Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario
1. Nel triennio 2012 - 2014 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 500.000.000,00 di cui euro 200.000.000,00 nel 2012, euro 200.000.000,00 nel 2013 ed euro 100.000.000,00 nell'esercizio 2014, per il finanziamento di spese di investimento di cui all'UPB indicata nell'allegato A.4 e B.4.
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7 per cento effettivo annuo.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 ''Oneri del ricorso al credito - Spese correnti'' e UPB 735 ''Rimborso prestiti''.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
ARTICOLO 7
Allegati al bilancio
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo
all'esercizio 2012:
a) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5);
b) prospetto di riclassificazione per l'armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6);
c) elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7);
d) elenco delle spese impreviste (allegato sub A.8);
e) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9);
f) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento (allegato Sub A.10).
ARTICOLO 8
Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale
1. E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2012 - 2014.
2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2012.
3. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2012 - 2014 (Sub B.3 - colonne 1,2,3).
4. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'articolo 1, comma 7.
5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2012 - 2014 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.
ARTICOLO 9
Variazioni di bilancio
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio 2012, le variazioni al bilancio di previsione 2012 ed al bilancio pluriennale 2012 - 2014, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della l.r. 36/2001, fra le UPB di cui all'allegato Sub A.11.
ARTICOLO 10
Erogazione al Consiglio regionale
1. I fondi stanziati nella UPB 134 ''Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese correnti'' e nella UPB 137 ''Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese di investimento'', sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario'' e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 ''Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).
ARTICOLO 11
Estinzione di crediti di modesto ammontare
1. E' confermato in euro 45,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della l.r. 36/2001.
ARTICOLO 12
Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione Toscana
1. Ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è approvato l'allegato 3 alla presente legge, che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari effettivamente sostenuti dalla Regione per effetto dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati e dei contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
2. A fronte delle operazioni elencate nella nota di cui al comma 1, è complessivamente previsto per il triennio 2012 - 2014 un saldo netto negativo di euro 49.057.919,27, di cui euro 14.502.979,17 nel 2012, euro 17.897.357,33 nel 2013 ed euro 16.657.582,77 nel 2014. La spesa trova copertura negli stanziamenti negli appositi capitoli dell'UPB di spesa 732 ''Oneri del ricorso al credito'' del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014.
ARTICOLO 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 27 dicembre 2011
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2011.