Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"):
1. È necessario incrementare l'importo stabilito nella l.r. 1/2005 per gli interventi di cui all'articolo 29 bis, comma 1, lettera e).
Per quanto concerne il capo II (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 "Legge finanziaria per l’anno 2011"):
2. È necessario, in concomitanza con la seconda legge di variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 – 2014, assicurare la copertura finanziaria per gli interventi previsti dall'articolo 138 quater della l.r. 65/2010, qualora nell'ambito dei medesimi si renda necessario procedere all'acquisizione e successiva vendita delle aree in crisi.
Per quanto concerne il capo III (Abrogazione della legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 “Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile"):
3. L’imposizione tributaria prevista dalla l.r. 58/2011, con cui era stata appunto istituita, a decorrere dal 2012, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione allo scopo di finanziare gli interventi relativi alle calamità verificatesi sul territorio regionale nell’autunno 2011, è divenuta eccessivamente gravosa con il recente, ulteriore, aumento della stessa aliquota disposto dal governo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione del dopo terremoto in Emilia Romagna. Si ritiene pertanto necessario eliminare, dal 1° ottobre 2012, l’imposta regionale e abrogare la sua legge istitutiva, pur mantenendo gli impegni assunti con le popolazioni toscane colpite dagli eventi calamitosi ripristinando, con la corrispondente variazione di bilancio, gli stanziamenti originariamente previsti a loro favore;
4. È inoltre venuta meno, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 22/2012, la disposizione statale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ai sensi della quale spettava alle regioni fronteggiare con proprie risorse gli eventi rispetto ai quali fosse stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, disposizione che aveva appunto dato luogo all’istituzione dell’imposta regionale di cui alla l.r. 58/2011.
Per quanto concerne il capo IV (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 "Legge finanziaria per l’anno 2012"):
5. Occorre sostituire l'allegato A della l.r. 66/2011 contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi a seguito della seconda variazione di bilancio.
Per quanto concerne il capo V (Incentivi per la fusione e incorporazione dei comuni):
6. Allo scopo di incentivare ulteriormente le fusioni e le incorporazioni di comuni, si ritiene opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 68/2011, incrementando il contributo da corrispondere ai singoli comuni, il quale passa dagli attuali euro 150.000,00 a euro 250.000,00 prevedendo contestualmente la possibilità che la legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione stabilisca un contributo maggiore sulla base dell'esistenza di determinati parametri indicati dalla sopracitata l.r. 68/2011.
Approva la presente legge
CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 1
- Modifiche all'articolo 209 della l.r. 1/2005
omissis(1)
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
Art. 2
- Modifiche all’articolo 138 quater della l.r. 65/2010
omissis(2)
CAPO III
- Abrogazione della legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile")
Art. 3
- Abrogazione della l.r. 58/2011
1. La legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile"), è abrogata a decorrere dal 1° ottobre 2012.
2. I procedimenti di riscossione del tributo in corso alla data di decorrenza dell'abrogazione di cui al comma 1, si concludono secondo la disciplina dell'abrogata l.r. 58/2011.
Art. 4
- Interventi per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno interessato la Lunigiana nell'anno 2011
1. La Regione Toscana è autorizzata a finanziare gli interventi relativi ai danni occorsi a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana nel mese di ottobre 2011, di cui al piano generale degli interventi approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2011, n. 3974, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 5
- Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 4 della l.r. 58/2011, nonché dal mancato gettito per il trimestre ottobre-dicembre 2012 a seguito dell'abrogazione di cui all'articolo 3, a valere sugli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 "Imposte e tasse del bilancio di previsione 2012", sono stimate in euro 25.750.000,00 per l’anno 2012.
2. Per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 4 è autorizzata, per l’anno 2012, la spesa complessiva di euro 31.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 115 "Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012)
Art. 6
- Sostituzione dell'allegato A della l.r. 66/2011
1. L’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), è sostituito dall'allegato A della presente legge.
CAPO V
- Incentivi per la fusione e incorporazione dei comuni
Art. 7
- Modifiche all’articolo 64 della l.r. 68/2011
omissis(3)
CAPO VI
- Norma finale
Art. 8
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note:
[1]
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n.1
[2]
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65
[3]
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 dicembre 2011, n. 68