(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 10 05 2017 n. 19)
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi
comunali
1. All'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 sono abrogati il comma 1, lettere a) e c), e il comma 2.
2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<<1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza,
dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile.>>.
3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. .
4. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 6.
5. In applicazione del comma 4 si intendono decaduti i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 2 della legge regionale n. 6/2017. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica apporta le conseguenti modifiche al decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo dei comuni fissate per l'11 giugno 2017.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.