La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
(Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)
1. Il comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:
"5. I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l’inizio dell’altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere, per coloro che risultano essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005, nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, addì 11 ottobre 2011