Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria.
(B.U. 07/11/2018, n. 96)
Art. 1
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1995)
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole "del 50 per cento" sono sostituite dalle parole "del 30 per cento".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 le parole "del 50 per cento" sono sostituite dalle parole "del 30 per cento".
Art. 2
(Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
"5 bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.".
Art. 3
(Disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria)
1. I piani faunistico-venatori di cui all'articolo 3 della l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'approvazione del piano faunistico regionale di cui all'articolo 4 della medesima l.r. 7/1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sui piani medesimi o sui singoli interventi ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).
2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.
Art. 4
(Invarianza finanziaria)
1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.