( B.U. 26 luglio 2018, n. 64 )
Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile dei prodotti da parte dei cittadini, quale strumento di promozione del benessere psicofisico e sociale e di sostenibilità economica ed ambientale.
2. La Regione, ispirandosi ai principi del Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare promuove la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, facilitando la cooperazione tra i settori della progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti, nonché mediante il raccordo con gli enti locali nella gestione dei rifiuti.
Art. 2
(Negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina)
1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, promuove la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina.
2. Tali negozi garantiscono un'adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti venduti, in particolare per le produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla trasparenza dei prezzi.
3. Per prodotti sfusi si intendono i prodotti la cui vendita in modalità sfusa o alla spina è espressamente prevista dalla rispettiva normativa di settore.
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione concede contributi per l'apertura di nuovi negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina o per la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali già esistenti; a tal fine, la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno precedente, adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, un programma annuale degli interventi, con il quale sono individuati, in particolare:
a) la tipologia di investimenti che si intende sostenere, con l'indicazione delle relative spese ammissibili;
b) le modalità attuative;
c) le risorse disponibili;
d) idonee iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità di questa legge.
2. Gli interventi sono adottati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 4
(Istituzione del registro regionale dei negozi di prodotti sfusi e alla spina)
1. La Regione istituisce il registro dei ''Negozi di prodotti sfusi e alla spina della Regione Marche'' suddiviso per provincia e città e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet.
2. Con propria deliberazione, previo parere della competente Commissione assembleare, la Giunta regionale definisce, in particolare:
a) i requisiti dei negozi per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1;
b) i controlli da effettuare nei negozi iscritti nel registro di cui al comma 1;
c) le campagne di informazione e sensibilizzazione anche on-line sui siti istituzionali della Regione e degli enti locali, dirette a promuovere la diffusione di tale tipologia di negozi.
Art. 5
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per favorire l'utilizzo di prodotti alla spina. A tal fine, con riferimento al programma annuale previsto dall'articolo 3, la relazione illustra per ogni progetto realizzato:
a) la tipologia di investimenti attivati;
b) l'indicazione della tipologia e delle quantità di prodotto alla spina commercializzato;
c) l'indicazione della riduzione degli imballaggi derivante dall'utilizzo dei prodotti alla spina, per settore merceologico;
d) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 5.000,00 e per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la spesa di euro 50.000,00.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'' - Programma 03 ''Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato'' e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 14 ''Sviluppo economico e competitività'', Programma 02 ''Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori'', del bilancio di previsione 2018/2020.
3. Per gli anni successivi si provvede con le risorse regionali autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale le variazioni necessarie ai fini della gestione.
Art. 7
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta il programma annuale previsto all'articolo 3 e le disposizioni per l'istituzione del registro disciplinato all'articolo 4 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.