(B.U. 12 marzo 2020, n. 23)
Art. 1
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 2/2010)
1. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 4, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
Art. 2
(Inserimento dell'articolo 7.1 nella l.r. 2/2010)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 2
ll comma 1 aggiunge l'art. 7.1, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
Art. 3
(Modifica all'articolo 7 ter della l.r. 2/2010)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 7 ter, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
Art. 4
(Aggiunta dell'Allegato A alla l.r. 2/2010)
1. ..........................................................................
2. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, ad adeguare le disposizioni contenute nell'Allegato di cui al comma 1 al fine di dare attuazione a normative tecniche sopravvenute in materia.
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge l'Allegato A, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
Art. 5
(Norma transitoria)
1. Ai fini dell'inserimento nel Catasto della Rete escursionistica delle Marche (RESM) di cui all'articolo 4 della l.r. 2/2010, come modificato dall'articolo 1, i percorsi MTB già realizzati ed in funzione alla data di entrata in vigore di questa legge si adeguano alle disposizioni in essa contenute.
2. La Giunta regionale adegua il provvedimento di attuazione di cui all'articolo 8 della l.r. 2/2010 alle disposizioni contenute in questa legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.
Art. 6
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
Allegati