( B.U. 05 luglio 2018, n. 58 )
Art. 1
(Finalità)
1. Questa legge, nel rispetto degli strumenti programmatici, definisce le strategie di gestione dei rifiuti escludendo la combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 24/2009)
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:
''2. Il PdA è redatto, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, escludendo qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del metano.''.
2. Alla fine del comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 24/2009 sono aggiunte le seguenti parole: ''nonché il rispetto delle previsioni di cui al comma 2''.
Art. 3
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.