Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 "Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto".
(B.U. 07/03/2019, n. 18)
Art. 1
Modifica all'articolo 1 della l.r. 13/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto), dopo la parola: ''idraulica'' sono aggiunte le parole: '', idrogeologica e di presidio''.
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 13/2013
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2013 è sostituita dalla seguente: ''d) Tenna, Aso e Tronto;''.
2. Le lettere e) ed f) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2013 sono abrogate.
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2013 le parole: ''dalle Province'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal consorzio di Bonifica di cui all'articolo 5, nel rispetto degli indirizzi e della programmazione stabiliti dalla Giunta regionale''.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:
''4. La Regione e gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all'articolo 5 convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 e all'articolo 17 della l.r. 13/1999, in particolare ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.''.
Art. 4
Modifica all'articolo 4 della l.r. 13/2013
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 13/2013 è sostituita dalla seguente: ''b) le opere di bonifica di competenza pubblica da realizzare, indicandone le priorità, i tempi di realizzazione, il costo presunto e la copertura finanziaria;''.
Art. 5
Modifica all'articolo 6 della l.r. 13/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2013 dopo la parola: ''forestale)'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché dalle attività di mitigazione del dissesto idrogeologico riguardante i corsi d'acqua minori e di manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico, nei limiti determinati dal piano di classifica di cui all'articolo 16''.
Art. 6
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 13/2013
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della l.r. 13/2013 sono abrogati.
2. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:
''5. Ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.''.
Art. 7
Modifica all'articolo 8 della l.r. 13/2013
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/2013, dopo la parola: ''comprensorio'' sono aggiunte le seguenti: '', di cui almeno sei delle aree montane''.
Art. 8
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 13/2013
1. Il comma 11 dell'articolo 9 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:
''11. L'assemblea del consorzio è composta da ventinove componenti, in ragione di sette per ognuno dei comprensori di cui al comma 2 dell'articolo 2, più un rappresentante delle associazioni ambientaliste.''.
2. Il comma 12 dell'articolo 9 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:
''12. Nei comprensori di cui al comma 2 dell'articolo 2, quattro degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, due ai designati dall'assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale.''.
3. I commi 13 e 14 dell'articolo 9 della l.r. 13/2013 sono abrogati.
Art. 9
Modifica all'articolo 10 della l.r. 13/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2013 le parole: ''sei membri'' sono sostituite dalle parole: ''nove membri'' e le parole: ''tre preferenze'' sono sostituite dalle parole: ''cinque preferenze''.
Art. 10
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 13/2013
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/2013 è inserita la seguente:
''d bis) svolge la funzione di presidio idraulico e gestione del pronto intervento idraulico nel reticolo idrografico minore;''.
2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/2013 è sostituita dalla seguente:
''h) può svolgere per conto dello Stato, della Regione e degli enti locali la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza, fatta salva l'applicazione della disciplina statale ed europea in materia di contratti pubblici;''.
Art. 11
Modifica all'articolo 16 della l.r. 13/2013
1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 13/2013 è aggiunta la seguente:
''c bis) beneficio della viabilità vicinale ad uso pubblico.''.
Art. 12
Sostituzione dell'Allegato A alla l.r. 13/2013
1. L'Allegato A alla l.r. 13/2013 è sostituito dall'Allegato A a questa legge.
Art. 13
Invarianza finanziaria
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.