Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 ''Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti''' come modificata dalla legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 in materia di prevenzione vaccinale.
Art. 1
(Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2003)
1. Al comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'), così come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 (Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti" e 9 agosto 2017, n. 28 "Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale"), le parole: "Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all'esercizio delle" sono sostituite dalle parole: "Restano ferme le".
Art. 2
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.