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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge Regionale Marche 22 aprile 2020, n. 15
Promozione del libro e della lettura
 
(B.U. 30 aprile 2020, n. 36)


Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove la diffusione del libro e della lettura quale strumento fondamentale della crescita dell'intera collettività marchigiana, riconoscendone il ruolo essenziale per lo sviluppo della conoscenza, del pensiero critico e dell'autonomia di giudizio, nonché per la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico.
2. La Regione in particolare incentiva la pubblica lettura e riconosce la specificità culturale del libro quale opera dell'ingegno e strumento fondamentale per la circolazione delle idee, sostenendo la molteplicità di competenze e professionalità che, dall'ideazione alla fruizione, concorrono ad assicurare la diffusione del libro stesso e della lettura.


Art. 2
(Promozione del libro e della lettura)

1. La Regione, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa statale vigente e per le finalità indicate all'articolo 1, promuove azioni che incrementano il numero dei lettori, incentivano la lettura su qualsiasi supporto e nei diversi contesti della vita quotidiana. In particolare la Regione sostiene:
a) iniziative di incentivazione della lettura nei confronti dei minori e dei giovani;
b) interventi mirati ad incrementare la lettura nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati e di territori ad elevato tasso di povertà educativa e culturale anche al fine di prevenire fenomeni di esclusione sociale e di analfabetismo;
c) lo sviluppo di azioni volte a promuovere la lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita;
d) iniziative volte a promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie;
e) iniziative per favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive;
f) iniziative di invito alla lettura, anche tramite accordi interistituzionali, in contesti sociali e territoriali disagiati quali strutture socio-assistenziali per anziani, strutture sanitarie, istituti penitenziari;
g) lo sviluppo della bibliodiversità;
h) occasioni di formazione per i diversi operatori della filiera del libro e della lettura;
i) la sperimentazione di nuove modalità di promozione della lettura;
j) iniziative che supportino attraverso la lettura lo scambio interculturale e percorsi di cittadinanza attiva;
k) eventi, manifestazioni, festival e premi che diffondono la cultura del libro e promuovono la lettura e gli autori;
l) lo sviluppo delle infrastrutture base per la promozione ed il sostegno della lettura rappresentate dal sistema bibliotecario regionale di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) e delle biblioteche presenti nel territorio, con particolare attenzione a quelle scolastiche, anche attraverso le forme di coordinamento previste all'articolo 5;
m) la promozione delle opere edite dall'Assemblea legislativa regionale.
2. La Regione istituisce un premio per la migliore attività di promozione della lettura. Il premio è conferito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.


Art. 3
(Iniziative relative alla lettura in digitale)

1. La Regione promuove iniziative di produzione e diffusione di contenuti editoriali digitali al fine di assicurare la più ampia consultazione del patrimonio culturale e la sua libera fruizione, nel rispetto del diritto d'autore. La Regione promuove altresì l'accesso aperto e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica o non coperti da diritto d'autore.


Art. 4
(Sostegno alle librerie e alla produzione editoriale)

1. La Regione promuove e valorizza sul proprio territorio le librerie di qualità iscritte nell'apposito albo ministeriale nonché:
a) lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale e linguistico regionale, riconoscendo e sostenendo le forme associative delle stesse; in particolare la Regione sostiene le piccole imprese editoriali per incrementarne la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché per incentivare la produzione, la diffusione e la commercializzazione delle opere editoriali regionali;
b) le librerie indipendenti quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.
2. La Regione promuove inoltre la partecipazione delle imprese editoriali a manifestazioni nazionali fieristiche.
3. Ai fini di questo articolo si intendono per:
a) impresa editoriale: il soggetto iscritto nel registro delle imprese della regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva è ubicata in un comune delle Marche che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri;
b) libreria indipendente: l'impresa commerciale non appartenente a grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.


Art. 5
(Patti per la lettura - Intese e collaborazione Inter-istituzionale)

1. La Giunta regionale può stipulare e promuovere patti locali per la lettura ai sensi della normativa statale vigente intesi a coinvolgere enti locali, biblioteche, scuole e altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura. I patti locali prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori per le aree di riferimento in relazione alle indicazioni contenute nel programma di cui all'articolo 6 e al piano nazionale d'azione per la lettura.
2. La Giunta regionale promuove, inoltre, forme di coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, gli istituti della cultura, l'ufficio scolastico regionale e le autonomie scolastiche al fine di individuare, nelle materie disciplinate da questa legge, gli ambiti di collaborazione, i progetti di comune interesse nonché di armonizzare gli interventi e di ottimizzare l'uso delle risorse.


Art. 6
(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, nel rispetto del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e tenuto conto della programmazione prevista dalla l.r. 4/2010 nonché dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), approva il programma triennale di promozione della lettura e dell'imprenditoria editoriale marchigiana. Il programma contiene in particolare:
a) lo studio di contesto comprensivo delle analisi delle abitudini di lettura della popolazione regionale e del quadro delle azioni poste in essere dalla Regione e dai soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 5 negli ambiti disciplinati da questa legge;
b) l'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 9;
c) la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti indicati alla lettera b);
d) le modalità di valutazione degli effetti delle azioni finanziate.
2. Il programma è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione di riferimento e conserva validità sino all'approvazione del successivo.


Art. 7
(Modifica alla l.r. 4/2010)

1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 sostituisce la lettera e) del comma 2 dell'art. 16, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.


Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione il programma indicato all'articolo 6 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.
2. Gli interventi regionali previsti da questa legge sono disposti nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 150.000,00; per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" per euro 100.000,00 e dello stanziamento iscritto nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" per euro 50.000,00 del bilancio di previsione 2020/2022.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.


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