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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge Regionale Marche 17 maggio 2018, n. 15
Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura fotografica.
 
( B.U. 31 maggio 2018, n. 45 )

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con questa legge intende riconoscere e promuovere la fotografia come patrimonio storico e linguaggio artistico contemporaneo, strumento di memoria e di comprensione del reale.

2. In particolare, ai sensi del comma 1, la fotografia è riconosciuta e promossa anche quale forma espressiva particolarmente rappresentativa dell'ingegno e della produzione artistica e culturale delle Marche.

Art. 2
(Interventi)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione può sostenere interventi volti alla promozione e alla valorizzazione della creazione fotografica contemporanea, nonché alla valorizzazione del patrimonio fotografico conservato nel territorio regionale anche mediante il riconoscimento del ruolo delle istituzioni e realtà associative che promuovono la conoscenza della cultura fotografica.

2. In particolare possono essere previsti interventi per:
a) la diffusione della cultura fotografica, promuovendo lo studio del linguaggio fotografico e l'apprendimento delle tecniche di fotografia;
b) la valorizzazione della fotografia quale bene artistico, culturale e terapeutico, delle relative collezioni museali e degli itinerari tematici, nonché delle attività di catalogazione e di documentazione con definizione dei relativi standard catalografici;
c) l'organizzazione di mostre ed eventi espositivi, con particolare attenzione alle collezioni presenti nel territorio regionale e agli autori marchigiani o comunque di rilevanza nazionale legati al territorio marchigiano.

Art. 3
(Senigallia Città della fotografia)

1. La Regione, considerata la rilevanza dell'attività di valorizzazione della cultura fotografica sul territorio marchigiano, riconosce, in particolare, quale Città della fotografia il Comune di Senigallia, in considerazione del rilievo assunto dalla fotografia come espressione artistica nella storia culturale della città e in quanto soggetto titolare del Museo d'arte moderna dell'informazione e della fotografia, che ha sede nel suo territorio ed esercita un ruolo centrale nella conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio fotografico marchigiano tale da consentire la conoscenza e divulgazione dell'alto livello artistico che le Marche hanno nel panorama nazionale e internazionale in questo ambito culturale.

2. La Regione può concedere al Museo contributi per il sostegno di attività svolte in modo continuativo e con un elevato indice di qualificazione, rivolte in particolare a:
a) sostenere attività formative sulla storia e la tecnica fotografica;
b) promuovere corsi fotografici per ragazzi con tematiche di carattere sociale;
c) promuovere concorsi che vedano la partecipazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
d) organizzare gemellaggi con altre associazioni fotografiche europee per la condivisione di mostre, che creino condivisione e scambi culturali;
e) organizzare festival della fotografia quali eventi culturali d'importanza internazionale;
f) riordinare la banca dati catalografica e documentaria, con definizione delle modalità di fruizione esterna;
g) conservare e accrescere la collezione storica museale esistente, anche mediante interventi di restauro conservativo dei singoli beni, di ricerca e di acquisizione di nuove immagini fotografiche, con particolare riferimento a quelle relative alle Marche o agli autori marchigiani;
h) sostenere ricerche storiche e documentarie sulla immagine fotografica relativa alle Marche e di fotografi marchigiani;
i) potenziare l'uso dei prodotti multimediali e interattivi, con sviluppo dell'offerta culturale e turistica marchigiana sul web e sui social media, anche in forma integrata.



Art. 4
(Programma degli interventi)

1. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, il programma degli interventi che si intendono realizzare ai sensi degli articoli 2 e 3 nel periodo finanziario di riferimento.

2. Il programma contiene in particolare l'elenco degli interventi, l'indicazione dei criteri e delle modalità di attuazione, nonché la copertura della spesa da effettuare con l'eventuale concorso di fondi europei, statali o di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Il programma resta in vigore fino all'approvazione del nuovo.

4. Gli interventi sono attuati nel rispetto dei limiti e con le modalità previsti dalla normativa europea e statale di riferimento.


Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

2. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa massima di euro 70.000,00 per gli interventi previsti dall'articolo 2 e la spesa massima di euro 80.000,00 per gli interventi previsti dall'articolo 3.

3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione 2018/2020.

4. A decorrere dagli anni successivi al 2020 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.


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