( B.U. 24 maggio 2018, n. 44 )
Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 76/1997)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 1:
Il comma 1 sostituisce l'art. 12, l.r. 29 dicembre 1997, n. 76.
Art. 2
(Modifica all'articolo 13 della l.r. 76/1997)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 2:
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 13, l.r. 29 dicembre 1997, n. 76.
Art. 3
(Disposizioni transitorie)
1. Le percentuali stabilite all'articolo 12 della l.r. 76/1997, come sostituito dall'articolo 1, si applicano alle procedure per la fornitura di servizi di ristorazione collettiva avviate dopo l'entrata in vigore di questa legge.
2. La Giunta regionale adotta le disposizioni previste al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 76/1997, come sostituito dall'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
Art. 4
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.