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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge Regionale Marche 12 marzo 2018, n. 3
Istituzione del servizio civile volontario degli anziani.
 
(B.U. 22 marzo 2018, n. 25)


Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attività socialmente utili, promuove il servizio civile volontario degli anziani a cura degli enti pubblici e privati accreditati.


Art. 2
(Destinatari)

1. Si considerano persone anziane, ai fini di questa legge, coloro che hanno compiuto sessanta anni di età e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.

2. Requisito essenziale richiesto è l'assenza per il soggetto di condanne penali per reati contro la persona. L'idoneità psicofisica, ove richiesta a seconda dell'ambito operativo indicato all'articolo 3, è certificata dalle strutture competenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).


Art. 3
(Ambito operativo)

1. Il servizio civile volontario degli anziani è espletato in attività senza scopo di lucro e in ambiti aventi le seguenti caratteristiche:
a) trasporto per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
b) attività di tutoraggio e integrazione all'insegnamento nei corsi professionali e nei percorsi formativi, nonché nelle attività di doposcuola e insegnamento degli antichi mestieri;
c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;
d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni;
e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni locali artigianali, artistico-musicali, del folclore e del vernacolo;
h) attività di sostegno a favore di famiglie con minori, anziani, persone con disabilità ed altre categorie a rischio di emarginazione;
i) assistenza culturale e sociale nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, sociali, educative e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili, in ausilio agli operatori professionali;
j) attività di sensibilizzazione per la prevenzione delle dipendenze da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare, in collaborazione con le strutture pubbliche competenti per materia;
k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
l) campagne e progetti di solidarietà sociale.


Art. 4
(Accreditamento degli enti pubblici e privati)

1. Gli enti pubblici e privati che intendono accreditarsi per lo svolgimento del servizio civile volontario degli anziani presentano domanda secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale attraverso un bando pubblico.


Art. 5
(Modalità)

1. L'affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel comune nel quale l'attività viene richiesta.

2. L'affidamento del servizio sarà regolato con la sottoscrizione di un atto d'impegno da entrambe le parti che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

3. L'atto d'impegno prevede almeno:
a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;
b) la facoltà per l'anziano volontario di articolare l'attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti;
c) il rimborso delle spese sostenute dall'anziano volontario così come preventivamente autorizzate e documentate;
d) la facoltà per l'anziano volontario di recedere dall'impegno con la previsione di un congruo preavviso;
e) l'impegno dell'anziano volontario ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa e alle prescrizioni impartite dall'ente di cui all'articolo 4 in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento;
f) il rispetto, da parte dell'anziano volontario, della privacy secondo la normativa vigente.

4. Gli enti che impiegano gli anziani volontari nel servizio civile stipulano, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.


Art. 6
(Conferenza programmatica regionale)

1. La Giunta regionale, entro il mese di novembre di ciascun anno, convoca una conferenza programmatica e di valutazione, invitando le parti sociali e le pubbliche amministrazioni interessate e coinvolte nell'attuazione di questa legge, per discutere le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.


Art. 7
(Contributo regionale)

1. A carico del bilancio della Regione è autorizzata la concessione di un contributo agli enti accreditati, di cui all'articolo 4, per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività socialmente utili per gli anziani volontari. Il contributo è erogato sulla base di criteri stabiliti, entro il mese di gennaio di ogni anno, da parte della Giunta regionale, tenendo conto dei risultati della Conferenza programmatica regionale di cui all'articolo 6.


Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, quantificati in euro 180.000,00 per l'anno 2018 si provvede mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 12 ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', Programma 03 ''Interventi per gli anziani'', del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020 relativi a ''Contributi agli enti pubblici e privati accreditati per lo sviluppo delle iniziative, progetti e attività socialmente utili per gli anziani - corrente'' autorizzati nella Tabella C della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilità 2018).

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.


Art. 9
(Abrogazione)

1. Nella Tabella C allegata alla l.r. 39/2017 la voce: ''Contributi agli enti pubblici e privati accreditati per lo sviluppo delle iniziative, progetti e attività socialmente utili per gli anziani - corrente'' inserita nella Missione 12 - Programma 03, è soppressa.



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