Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.
Art. 1
(Modifica alla legge regionale 10/1997 e alla legge regionale 36/2017)
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 1:
Il comma 1 sostitisce i commi 1 e 1 bis dell'art. 7, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
Il comma 2 abroga l'art. 3, l.r. 18 dicembre 2017, n. 36.
Art. 2
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.