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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge Regionale Lombardia 21 febbraio 2020, n. 3
Istituzione della Giornata regionale per le Montagne
 
(BURL n. 9 suppl del 25 Febbraio 2020 )

Art. 1
(Finalità)
1. È istituita la Giornata regionale per le Montagne, da celebrare annualmente nella prima domenica di luglio che rappresenta simbolicamente l'apertura della stagione turistico-escursionistica sui rifugi delle montagne lombarde. La giornata si prefigge la finalità di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio di risorse naturali, storiche, culturali, paesaggistiche, idriche e forestali che le montagne lombarde rappresentano.
2. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, in armonia con le azioni previste dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), favorisce, in particolare:
a) le azioni tese alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali e della dimensione economica, sociale e istituzionale delle comunità di montagna, secondo i principi di uno sviluppo etico, responsabile e sostenibile;
b) le informazioni per promuovere il valore dell'ambiente montano lombardo come riserva preziosa di biodiversità di interesse generale;
c) la diffusione delle tradizioni culturali e dei saperi locali, per far conoscere il paesaggio e le risorse agro-rurali anche attraverso le eccellenze enogastronomiche di montagna e i prodotti alimentari tipici lombardi;
d) i progetti e le esperienze volti alla fruizione sostenibile della montagna, al fine di migliorare il benessere psicofisico delle persone.


Art. 2
(Iniziative di informazione e sensibilizzazione)
1. In occasione della Giornata regionale per le Montagne, il Consiglio regionale promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione, workshop di approfondimento, di ricerca e laboratori progettuali volti a salvaguardare e conservare le risorse naturali e gli ecosistemi delle montagne lombarde, a favorire uno sviluppo sostenibile nell'ambito della cooperazione tra comunità locali e tra aree urbane e aree montane, a salvaguardare e diffondere le culture, i saperi e gli stili di vita delle genti dei comuni montani lombardi.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 il Consiglio regionale collabora con:
a) gli enti locali e le associazioni del territorio;
b) i parchi naturali e regionali siti in territorio montano, nonché il Parco nazionale dello Stelvio;
c) le comunità montane;
d) i Bacini imbriferi montani;
e) il Club Alpino Italiano Regione Lombardia con le rispettive sezioni e sottosezioni del territorio;
f) i rappresentanti delle professioni della montagna, di cui al Capo II della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna).
3. Il Consiglio regionale promuove, inoltre:
a) iniziative con l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e previo accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
b) iniziative con gli istituti di ricerca, nonché con le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime;
c) attività di informazione sulla stampa locale e nazionale e sui principali strumenti di social media.


Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Alle spese previste dalla presente legge, quantificate in euro 30.000,00 annui, si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020 e successivi.


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