Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina gli interventi per la riduzione dell'assegno vitalizio mensile in pagamento dei Consiglieri regionali, rispettando i principi di eccezionalità, temporaneità, sostenibilità, proporzionalità, ragionevolezza e progressività.
Art. 2
(Temporaneità delle misure)
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e per il successivo triennio gli importi lordi degli assegni mensili vitalizi dei Consiglieri regionali sono ridotti secondo le modalità previste all'articolo 3.
Art. 3
(Ambiti di applicazione delle misure per la riduzione della spesa pubblica)
1. Gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi dei Consiglieri regionali sono progressivamente ridotti secondo le seguenti modalità:
- da 0 a 1.500 euro mensili lordi: nessuna riduzione;
- da 1.501 a 2.000 euro mensili lordi: 6 per cento sulla parte eccedente i 1.500 euro;
- da 2.001 a 3.500 euro mensili lordi: 30 euro + 9 per cento sulla parte eccedente i 2.000 euro;
- da 3.501 a 5.000 euro mensili lordi: 165 euro + 12 per cento sulla parte eccedente i 3.500 euro;
- oltre 5.000 euro mensili lordi: 345 euro + 16 per cento sulla parte eccedente i 5.000 euro.
Art. 4
(Destinazione della minore spesa)
1. La minore spesa generata dal contributo di solidarietà derivante dall'applicazione della presente legge confluisce in un apposito fondo vincolato, iscritto nel bilancio regionale, destinato a far fronte agli oneri determinati da misure volte a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, stabilite dal Consiglio regionale mediante apposita risoluzione, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria .
2. In occasione della comunicazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, il Presidente dell'Assemblea Legislativa certifica e comunica al Presidente della Giunta regionale la minore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, distinguendola dal fabbisogno individuato per il funzionamento complessivo dell'Assemblea.
3. In ciascun esercizio, in sede di esame del bilancio preventivo del Consiglio regionale, la I Commissione consiliare esercita, mediante formulazione della risoluzione di cui al comma 1, una specifica funzione di indirizzo sulle priorità e sul riparto delle risorse derivanti dall'applicazione della presente legge. La risoluzione è trasmessa alla V Commissione consiliare che, in occasione dell'esame del rendiconto generale della Regione Liguria, riferito al bilancio di cui al precedente capoverso, svolge una funzione di monitoraggio e controllo dell'effettivo adempimento degli indirizzi impartiti alla Giunta regionale. A tal fine quest'ultima fornisce alla V Commissione ogni utile elemento.