Bollettino Ufficiale n. 10 dell' 1 agosto 2018
Art. 1
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
''d) pallapugno, fronton, pallonetto elastico; ''.
Art. 2
(Norma di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta alcun aggravio per il bilancio della Regione Liguria.