Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 novembre 2021
Art. 1.
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali,'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (di seguito denominate Camere di commercio liguri), delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore,''.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 5 della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del settore,'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri,''.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 1/2007 ).
1. All'articolo 6 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica: ''(Competenze di Unioncamere e Camere di Commercio)'' è sostituita dalla seguente: ''(Competenze delle Camere di Commercio liguri)'';
b) al comma 1, le parole: ''Unioncamere liguri, in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del Commercio, delle Organizzazioni sindacali e con ANCI Liguria, svolge'' sono sostituite dalle seguenti: ''le Camere di Commercio Liguri, in collaborazione con le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri, le Organizzazioni sindacali e con ANCI Liguria, svolgono'';
c) al comma 2, le parole: ''alla Camera di Commercio territorialmente competente la quale, a sua volta, trasmette tali dati ad Unioncamere Liguri.'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle Camere di Commercio liguri territorialmente competenti.''.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ''le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative a livello provinciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri'';
b) l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 5.
(Modifica all'articolo 20 della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 7 dell'articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri.''.
Art. 6.
(Modifica all'articolo 21 della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 7 dell'articolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri.''.
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 1/2007 ).
1. All'articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''1.500 metri quadrati. Sono subordinati'' sono sostituite dalle seguenti: ''1.500 metri quadrati, sono subordinati'';
b) il comma 2 bis, è sostituito dal seguente:
''2 bis. Le modalità e i criteri di riscossione nonché, fermo restando quanto previsto alla lettera a) del comma 3, le modalità e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 2, che saranno destinati ai territori interessati, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale e sentite l'ANCI Liguria e le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri.'';
c) a lettera a) del comma 3, è sostituita dalla seguente:
''a) una quota percentuale dei fondi introitati viene destinata, con le modalità di cui al comma 2 bis, al funzionamento dei CIV di cui all'articolo 122;''.
Art. 8.
(Modifica all'articolo 26 ter della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 4 dell'articolo 26 ter della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria,'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri,''.
Art. 9.
(Modifica all'articolo 27 della l.r. 1/2007 ).
1. Alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''fuori mercato,'' sono sostituite dalla seguente: ''isolati,''.
Art. 10.
(Inserimento dell'articolo 27 ter nella l.r. 1/2007 ).
1. Dopo l'articolo 27 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 27 ter
(Marchio ''Ambulanti di Liguria'')
1. Ai fini della tutela, del rilancio e della promozione del commercio ligure su aree pubbliche, la Regione promuove il marchio ''Ambulanti di Liguria''.
2. La Giunta regionale, sentite le Camere di Commercio liguri, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri e ANCI Liguria, in rappresentanza dei Comuni liguri, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolge attività di sensibilizzazione nei confronti degli operatori al fine di:
a) stabilire i requisiti soggettivi, aziendali e gestionali, nonché le caratteristiche necessarie per ottenere il rilascio e l'utilizzo del marchio ''Ambulanti di Liguria'', le modalità e i termini con cui deve essere presentata la domanda per il rilascio del marchio, i contenuti e la grafica del logo, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'applicazione del presente articolo;
b) stabilire, nel disciplinare per l'utilizzo del marchio, i criteri di sostenibilità ambientale, quali l'utilizzo di materiali riciclabili, biodegradabili e lo smaltimento differenziato dei rifiuti;
c) promuovere l'utilizzo di strumenti telematici quali siti internet ed applicazioni che consentano al pubblico di visionare, prenotare ed acquistare da remoto la merce, per il successivo ritiro dal commerciante presso l'area mercatale;
d) promuovere i prodotti maggiormente diffusi nei mercati tradizionali della Liguria, anche attraverso forme di collaborazione e condivisione con le altre realtà commerciali, artigianali e agricole liguri;
e) promuovere l'offerta al pubblico di prodotti della manifattura regionale e della produzione alimentare ligure di eccellenza;
f) stabilire i criteri che consentano una migliore contestualizzazione estetica e funzionale dei mercati nell'ambito dei centri storici, delle aree tutelate ai fini paesaggistici e ambientali della regione, sentite le amministrazioni competenti in materia;
g) individuare e promuovere strumenti di approfondimento linguistico finalizzati a consentire agli operatori commerciali su aree pubbliche una più efficace comunicazione con la clientela straniera, anche al fine di una migliore promozione della propria offerta commerciale.
3. L'utilizzo abusivo della qualifica e del logo di ''Ambulanti di Liguria'' da parte di un operatore commerciale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00. Il Comune competente all'applicazione della sanzione è quello in cui viene rilevata la violazione, di cui introita i proventi. Si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.''.
Art. 11.
(Modifica all'articolo 28 della l.r. 1/2007 ).
1. Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:
''2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata alle persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 dal Comune nel cui territorio è ubicato il posteggio, nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), e dal Comune nel quale intendono avviare l'attività, nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b);
2 bis.L'autorizzazione di cui al comma 2 e la relativa concessione hanno durata di dodici anni, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, e sono rilasciate ai sensi della normativa statale e regionale vigente e dei relativi provvedimenti attuativi.''.
Art. 12.
(Sostituzione dell'articolo 29 della l.r.1/2007 ).
1. L'articolo 29 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 29
(Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 28 e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune nel cui territorio è ubicato il posteggio, secondo le procedure di cui all'articolo 30.
2. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare i seguenti criteri:
a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati settimanali e bisettimanali e isolati;
b) alla partecipazione alle fiere.''.
Art.13.
(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r.1/2007 ).
1. L'articolo 30 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 30
(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione di posteggi nuovi, vacanti e in nuovi mercati)
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o isolati di cui all'articolo 28, il Comune predispone appositi bandi.
2. Il bando comunale è deliberato, sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri, entro novanta giorni dal provvedimento di accertamento della disponibilità di posteggi che deve essere adottato annualmente entro il 30 giugno e contiene:
a) il numero dei posteggi, la dimensione dell'intera area di mercato, i settori merceologici e le loro dimensioni;
b) il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sull'Albo Pretorio del Comune, entro il quale l'istanza deve essere inviata;
c) l'indicazione dell'obbligo di opzione al cui adempimento il richiedente è tenuto allorquando dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso richiedente. Questi, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, è tenuto a indicare al Comune il posteggio prescelto. In caso di opzione mancante o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d'ufficio dal Comune.
3. Il bando comunale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sull'Albo Pretorio del Comune procedente.
4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione ai sensi della normativa statale e regionale vigente e dei relativi provvedimenti attuativi.
5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
6. Nelle fiere di qualunque durata la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.
7. Nei mercati coperti il Comune stabilirà le modalità per la concessione temporanea dei posteggi vacanti nelle more dell'espletamento della procedura di assegnazione definitiva. E' fatto divieto di assegnare le postazioni ove siano presenti attrezzature di proprietà di terzi.''.
Art. 14.
(Modifica all'articolo 31 della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale,'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri,''.
Art. 15.
(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 1/2007 ).
1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri.''.
Art. 16.
(Modifica all'articolo 34 della l.r. 1/2007 ).
1. Il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''2. L'autorizzazione di cui all'articolo 28 all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata alle persone fisiche o giuridiche dal Comune nel quale intendono avviare l'attività.''.
Art. 17.
(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 1/2007 ).
1. All'articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: ''fuori mercato e nelle fiere'' sono sostituite dalle seguenti: ''nelle fiere, isolati, sia assegnati che liberi'';
b) alla lettera b) del comma 1, le parole: ''e posteggi fuori mercato'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché l'individuazione dei posteggi isolati, sia assegnati che liberi'';
c) alla lettera f) del comma 1, le parole: ''associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri''.
d) al comma 3, le parole: ''organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore.''.
Art. 18.
Modifiche all'articolo 36 bis della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 3 dell'articolo 36 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale,'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale,'' e le parole: '', industria e artigianato della Liguria'' sono sostituite dalla seguente: ''liguri''.
Art. 19.
(Modifica all'articolo 36 ter della l.r. 1/2007 ).
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 36 ter della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
''d) un rappresentante delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri, con specifica esperienza nel commercio su aree pubbliche;''.
Art. 20.
(Modifica all'articolo 46 della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''Organizzazioni provinciali o regionali di categoria maggiormente rappresentative.'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri.''.
Art. 21.
(Modifica all'articolo 55 della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria,'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri,''.
Art. 22.
(Modifica all'articolo 70 della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 1 bis dell'articolo 70 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del settore, rappresentate nei Consigli delle CCIAA Liguri'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri''.
Art. 23.
(Modifica all'articolo 111 della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 2 bis dell'articolo 111 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri''.
Art. 24.
(Modifica all'articolo 113 della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 2 ter dell'articolo 113 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri''.
Art. 25.
(Modifica all'articolo 118 della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio,'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri,''.
Art. 26.
(Modifica all'articolo 122 della l.r. 1/2007 ).
1. Al comma 2 dell'articolo 122 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio.'' sono sostituite dalle seguenti: ''associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri.''.
Art. 27.
(Modifica all'articolo 123 della l.r. 1/2007 ).
1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 123 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: ''Le funzioni dell'Osservatorio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 sono svolte dalle Camere di commercio liguri in collaborazione con le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri e con l'ANCI Liguria.''.
Art. 28.
(Modifica all'articolo 126 della l.r. 1/2007 ).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 126 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''1 bis. Il Comune, in caso di comprovata necessità e qualora la sospensione derivi da circostanze non imputabili all'operatore, può, su motivata istanza dell'interessato, concedere una proroga al periodo massimo di sospensione di cui al comma 1.''.
Art. 29.
(Modifica all'articolo 127 della l.r. 1/2007 ).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''1 bis. Il Comune, in caso di comprovata necessità e qualora la sospensione derivi da circostanze non imputabili all'operatore, può, su motivata istanza dell'interessato, concedere una proroga al periodo massimo di sospensione di cui al comma 1.''.
Art. 30.
(Norma di invarianza finanziaria).
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.