Bollettino Ufficiale n. 3 del 9 marzo 2022
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Liguria disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati in attuazione dei principi fondamentali e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e successive modificazioni e integrazioni e dalla normativa dell'Unione europea.
2. La Regione promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e dell'ambiente naturale in cui esso si sviluppa, in collaborazione con le associazioni dei raccoglitori, con tutti gli appartenenti all'elenco dei custodi del bosco di cui all'articolo 21 e con le regioni limitrofe.
Art. 2.
(Definizioni di tartufaia)
1. Ai sensi dell'articolo 3 della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni, si intendono:
a) per tartufaia naturale, qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;
b) per tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata attraverso protocolli di micorizzazione in situ o mediante la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;
c) per tartufaia coltivata, un impianto specializzato di nuova realizzazione con piante tartufigene micorizzate e certificate, sottoposto ad appropriate cure colturali.
Art. 3.
(Riconoscimento delle tartufaie)
1. Sono delegate ai comuni, singoli o in forma associata, di seguito denominati enti delegati, le funzioni amministrative di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate di cui all'articolo 3 della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 gli interessati devono presentare istanza indirizzata agli enti delegati competenti per territorio, allegando la planimetria catastale che individui l'area interessata, la documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno e una documentazione tecnica che evidenzi la fondatezza e la fattibilità del progetto oggetto della richiesta, recante:
a) le caratteristiche dei suoli interessati e della vegetazione presente;
b) un elenco delle pratiche colturali necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale;
c) un disegno del sesto di impianto per le tartufaie coltivate.
3. Gli enti delegati provvedono all'istruttoria della domanda e decidono in merito alla concessione dei riconoscimenti, tenuto conto delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi.
4. Il riconoscimento ha validità quinquennale per le tartufaie controllate e decennale per quelle coltivate e può essere ulteriormente confermato su istanza e specifica istruttoria.
5. Le tartufaie sono delimitate da apposite tabelle conformi a quanto disposto dall'articolo 3 della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni. Le medesime non possono essere apposte da privati negli alvei, nel piano e nelle scarpate degli argini di fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se al confine dei terreni condotti.
6. Il riconoscimento è revocato o non rinnovato in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi colturali indicati nella relazione tecnica di cui al comma 2. Le tabelle di cui al comma 5 sono rimosse entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento.
Art. 4.
(Terreni silenti all'interno di un'area individuabile come tartufaia)
1. Nel caso in cui in un ambito territoriale forestale all'interno del quale si richiede il riconoscimento di una tartufaia controllata o coltivata si trovino interclusi uno o più terreni dei quali sia impossibile individuare la titolarità, il cui abbandono comprometta un'ottimale gestione della tartufaia, o nel caso in cui il proprietario sia individuato ma irreperibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il richiedente ha facoltà di chiederne al Comune la gestione provvisoria. Quando si tratti di forma associativa in via di costituzione, la richiesta è presentata da un soggetto delegato dai costituenti.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Comune, valutata la congruità dell'ambito forestale interessato, affigge per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio la richiesta di gestione provvisoria.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, in mancanza di opposizione da parte del proprietario o avente diritto interessato, il Comune autorizza il richiedente a gestire il terreno. Resta ferma la facoltà del proprietario di proporre opposizione in qualsiasi momento.
4. I titolari della gestione provvisoria accantonano in un fondo speciale il 50 per cento degli utili totali spettanti per un massimo di due anni ai proprietari indeterminabili o irreperibili. Sono altresì tenuti a restituire la disponibilità del terreno al proprietario la cui opposizione sia stata accolta e a corrispondere allo stesso gli eventuali utili già accantonati.
Art. 5.
(Tesserino di idoneità)
1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere in possesso del tesserino di idoneità rilasciato dalla Regione.
2. Al tesserino di idoneità, valido sull'intero territorio nazionale come previsto dall'articolo 5, comma 6, della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni, è allegata la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui al numero d'ordine 27 della vigente tariffa prevista dalla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per il rilascio del tesserino di idoneità, volte anche ad accertare la conoscenza delle diverse specie di tartufi, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.
4. Il tesserino di idoneità è valido sull'intero territorio regionale, nell'ambito della zona geografica di raccolta di cui all'articolo 7.
5. I proventi derivati dall'emissione del tesserino di idoneità sono impiegati per lo studio, la promozione, la tutela e lo sviluppo del patrimonio tartufigeno regionale e dell'ambiente ad esso collegato.
Art. 6.
(Calendario e orario di raccolta)
1. La raccolta delle varie specie di tartufi è consentita nei periodi indicati dall'articolo 6 della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni, con le sole seguenti modificazioni: Tuber magnatum dal 15 settembre al 31 dicembre; Tuber melanosporum dal 1° novembre al 31 marzo. Il calendario di raccolta è unico per tutto il territorio regionale, la ricerca e la raccolta è consentita anche nelle ore notturne.
2. Il Comune, su conforme parere di uno dei centri o istituti di ricerca specializzati di cui all'articolo 2 della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni, può variare il calendario di raccolta, in relazione a eventi atmosferici e climatici eccezionali o per altre circostanze particolari.
3. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri o istituti di ricerca di cui all'articolo 2 della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni, e sentita la provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario.
Art. 7.
(Delimitazione della zona geografica di raccolta)
1. La delimitazione della zona geografica di raccolta, ai sensi dell'articolo 7 della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni, viene effettuata dalla Giunta regionale sentiti i comuni interessati.
2. Per la delimitazione di particolari zone geografiche di raccolta i comuni interessati possono proporre, per i propri ambiti territoriali, una richiesta motivata con relativa cartografia.
3. La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.
Art. 8.
(Conservazione del patrimonio tartufigeno)
1. Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena produttrici di Tuber magnatum pico, che gestiscono terreni sotto forma di proprietà o affitto, può essere concessa un'indennità annua fino ad un massimo di euro 20,00 per ogni pianta che si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove le stesse sono radicate ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni e alla presente legge.
2. L'indennità di cui al comma 1 è concessa dagli enti delegati e può essere aggiornata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per la concessione di tale indennità e i relativi controlli.
Art. 9.
(Interventi per lo sviluppo della tartuficoltura)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può concedere contributi a favore dei conduttori di tartufaie, singoli o associati, dei consorzi volontari di cui all'articolo 11 e delle associazioni di raccoglitori di cui all'articolo 12, per i seguenti interventi:
a) conservazione e incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale di cui all'articolo 8;
b) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene;
c) iniziative promozionali, culturali, di valorizzazione e studio dei tartufi;
d) attività di formazione e aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti e dei ristoratori.
2. Gli aiuti per le attività di cui al presente articolo e all'articolo 8 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'' nel settore agricolo.
Art. 10.
(Piano annuale per la realizzazione degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigeno)
1. La Giunta regionale approva il piano di attività annuale per la realizzazione degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigeno, sulla base delle proposte formulate dal Centro sperimentale per la tartuficoltura di cui all'articolo 15 e delle risorse disponibili derivanti dalla tassa di concessione annuale versata dai raccoglitori per il rilascio del permesso per la ricerca e la raccolta dei tartufi di cui all'articolo 5.
2. Nel piano di cui al comma 1 sono individuati:
a) gli interventi di tutela del patrimonio tartufigeno, previa specifica intesa, di concerto col dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV) dell'Università degli studi di Genova e col Centro sperimentale per la tartuficoltura;
b) gli interventi la cui esecuzione da parte di enti locali, associazioni e consorzi può essere oggetto di contributo di cui all'articolo 9, le relative priorità e le risorse finanziarie;
c) i contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento degli interventi di cui alla lettera b), nonché le misure dei contributi massimi erogabili.
3. In occasione delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione o di altri eventi di valorizzazione del tartufo e limitatamente al periodo di durata delle stesse, al fine di poter permettere un effettivo controllo sulle attività di vendita del prodotto fresco e di garantirne la tracciabilità a tutela dei consumatori, le amministrazioni comunali possono regolamentare con appositi criteri e limitazioni la vendita del prodotto fresco sul proprio territorio, al di fuori delle iniziative di cui sopra al fine di garantirne la provenienza, come previsto dall'articolo 7 della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11.
(Consorzi volontari)
1. I consorzi di cui all'articolo 4 della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni sono costituiti nel rispetto dell'articolo 2602 e seguenti del Codice civile.
2. Tali consorzi devono trasmettere all'ente delegato competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e ogni anno una relazione sull'attività svolta corredata da copia del bilancio consuntivo.
Art. 12.
(Associazioni dei raccoglitori)
1. I raccoglitori possono costituirsi in associazioni per contribuire alla salvaguardia e al miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché per l'idonea gestione delle tartufaie.
2. Le associazioni di raccoglitori possono attuare azioni di studio, promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, anche in collaborazione con enti pubblici e con il sostegno della Regione Liguria.
Art. 13.
(Valorizzazione dei terreni degli enti locali e degli enti parco)
1. Gli enti locali, anche in forma associata, e gli enti parco possono richiedere alla Regione, anche su proposta delle associazioni dei tartufai, il riconoscimento di aree o parti di esse di cui sono proprietari o possessori, quali tartufaie controllate o coltivate a norma dell'articolo 2.
2. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.
3. Gli enti locali e gli enti parco, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di messa a dimora di piante tartufigene, manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai.
4. Gli enti locali e gli altri enti parco possono presentare agli uffici regionali competenti proposte per la costituzione di nuove tartufaie controllate o coltivate aventi lo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
Art. 14.
(Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche e nelle aree protette)
1. Gli enti locali e gli enti parco cui compete la titolarità delle aree di cui all'articolo 13 possono approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse. Tali regolamenti sono adottati sentite la Regione e le associazioni dei tartufai.
2. I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana, nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.
Art. 15.
(Centro sperimentale per la tartuficoltura)
1. E' istituito il Centro sperimentale per la tartuficoltura della Regione Liguria con sede in Millesimo e gestito dal Parco naturale regionale di Bric Tana, di concerto con il DISTAV dell'Università degli studi di Genova e con l'Associazione Tartufai & Tartuficoltori Liguri, a cui son attribuite in particolare le seguenti funzioni:
a) certificazione delle piantine, micorizzate con spore di tartufo, prodotte e impiantate in Liguria;
b) sperimentazione di tecniche e pratiche colturali per la tartuficoltura, per la salvaguardia degli haitat naturali, per la produzione di piantine tartufigene;
c) divulgazione, consulenza e assistenza tecnica a produttori, organismi ed enti interessati alla tartuficoltura;
d) formazione periodica dei tartufai inseriti nell'elenco di cui all'articolo 21.
2. Altre funzioni e compiti, nonché i criteri e le modalità di gestione del Centro regionale per la tartuficoltura, sono determinati dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 5.
Art. 16.
(Commercializzazione dei tartufi)
1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 14 della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 17.
(Tracciabilità)
1. Ogni singola cessione di tartufo è accompagnata da un documento di tracciabilità sul modello dell'allegato A della presente legge, come previsto dall'articolo 7 della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 18.
(Valorizzazione del tartufo locale e utilizzo nella filiera della ristorazione)
1. Al fine di promuovere l'utilizzo del tartufo locale nella ristorazione, la Regione promuove corsi di formazione legati a tutta la filiera della ristorazione per valorizzare tale prodotto.
2. Per raggiungere tale obiettivo, la Regione può stipulare accordi e protocolli con associazioni che abbiano una comprovata esperienza nella valorizzazione enogastronomica del tartufo e con enti di formazione riconosciuti.
Art. 19.
(Vigilanza e sanzioni amministrative)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è effettuata dai soggetti di cui all'articolo 15 della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni e dagli enti delegati.
2. Per le violazioni si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) raccolta senza il tesserino prescritto:
1) da euro 501,00 a euro 1.000,00 se il raccoglitore non ha conseguito il tesserino di idoneità;
2) da euro 251,00 a euro 500,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto e/o non ha l'attestazione di pagamento annuale;
3) da euro 51,00 a euro 250,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto ma ha l'attestazione di pagamento annuale;
4) da euro 15,00 a euro 50,00 se il raccoglitore pur possedendo il tesserino valido con la relativa attestazione di pagamento annuale non è in grado di esibirli al momento del controllo;
b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o con attrezzo non idoneo, o commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta: da euro 520,00 a euro 1.550,00;
c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: da euro 520,00 a euro 1.550,00 per ogni 1000 metri quadrati o frazione inferiore del terreno lavorato;
d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta per ogni cinque buche o frazioni di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da euro 160,00 a euro 470,00;
e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto: da euro 15,00 a euro 46,00;
f) raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 2: da euro 160,00 a euro 470,00;
g) raccolta di tartufi immaturi: da euro 15,00 a euro 46,00;
h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte: da euro 516,00 a euro 1.549,00;
i) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte: da euro 516,00 a euro 1.549,00;
j) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate: da euro 516,00 a euro 1.549,00;
k) per la violazione di cui all'articolo 17 viene comminata una sanzione sia al cedente che all'acquirente da euro 516,00 a euro 1.549,00.
3. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'articolo 18 della l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni della specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati. Al trasgressore è rilasciata copia del processo verbale di accertamento della violazione.
4. Stante la deperibilità del prodotto, gli agenti procedono alla sua vendita al maggiore offerente, allegando al rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, almeno due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.
5. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato all'ente delegato e viene restituito a chi ne ha diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.
6. Le competenze amministrative in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative sono affidate agli enti delegati che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 20.
(Revoca dei contributi)
1. Le indennità e i contributi concessi ai sensi della presente legge sono revocati e le somme liquidate sono recuperate maggiorate degli interessi legali nel caso in cui il beneficiario non si attenga alle disposizioni previste per l'accesso ai contributi.
Art. 21.
(Istituzione dell'elenco regionale dei custodi del bosco)
1. È istituito l'elenco regionale dei custodi del bosco a cui possono essere iscritti su istanza degli interessati tutti i raccoglitori di tartufi, i quali possono intraprendere iniziative anche a scopo turistico per far conoscere la loro attività e per valorizzare il tartufo come prodotto di nicchia del turismo enogastronomico.
2. Possono essere iscritti all'elenco tutti coloro a cui è rilasciato il tesserino di idoneità di cui all'articolo 5.
3. L'elenco regionale dei custodi del bosco si divide in due sezioni:
a) raccoglitori di tartufi occasionali, ovvero coloro che sono in possesso del titolo, necessario per la raccolta di uno o più prodotti, e che dichiarano corrispettivi di vendita relativi ai tartufi nei limiti di euro 7.000,00 annui;
b) tartufai, ovvero coloro che sono in possesso del tesserino, necessario per la raccolta di uno o più prodotti, e che dichiarano corrispettivi di vendita relativi ai tartufi superiori ai euro 7.000,00 annui quali titolari di partita IVA.
4. I tartufai e i raccoglitori di tartufi occasionali, con cadenza almeno annuale, seguono i corsi organizzati dal Centro sperimentale per la tartuficoltura di cui all'articolo 15.
5. I corsi di cui al comma 4 sono gratuiti e la mancata frequenza comporta la cancellazione dall'elenco regionale dei custodi del bosco.
Art. 22.
(Disposizione finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella l. 752/1985 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 23.
(Disposizioni transitorie)
1. I procedimenti conclusi o avviati per il riconoscimento delle tartufaie nella vigenza della legge regionale 26 aprile 2007, n. 18 (Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) e successive modificazioni e integrazioni, seguono le procedure in essere prima dell'approvazione della presente legge.
2. La validità dei tesserini già rilasciati ai sensi della l.r. 18/2007 e successive modificazioni e integrazioni termina alla loro naturale scadenza.
3. Gli articoli 9, 10 e 15 trovano attuazione a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 24.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la legge regionale 26 aprile 2007, n. 18 (Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale);
b) l'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).
Art. 25.
(Norme finanziarie)
1. Per l'anno 2022 dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. A decorrere dall'anno 2023 l'entità della copertura per gli interventi previsti dalla presente legge è stabilita, tenuto conto dei proventi derivanti dall'emissione dei tesserini di idoneità, dalla legge di bilancio regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Le eventuali risorse aggiuntive stanziate dalla Regione Liguria per il finanziamento della presente legge sono attribuite privilegiando la realizzazione del Centro sperimentale per la tartuficoltura e gli interventi di sviluppo della tartuficoltura stessa.