Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

Indietro
Legge Regionale Liguria 19 maggio 2020, n. 9
Disposizioni di adeguamento della normativa regionale
 
Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 maggio 2020



Art. 1
(Modifica alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico))
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla Sito esternol. 154/1981 .''.


Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1 Alla fine del comma 13 dell'articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ''Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego.''.
2. Il comma 7 dell'articolo 32 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''7. Le giornate di caccia esercitate nelle aziende agri-turistico-venatorie non rientrano nel computo di quelle settimanali e annuali.''.
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
'' 6 bis. Acquisito il parere di cui all'Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 1995, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito con Sito esternolegge 2 dicembre 2005, n. 248 , la Regione può stabilire che le giornate di caccia esercitate in forma selettiva agli ungulati non rientrino nel computo di quelle settimanali e annuali. ''.
4. All'articolo 45 bis della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 45 bis della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
'' 1 bis. Qualora siano richieste particolari specializzazioni o per impossibilità di intervento o carenza delle strutture di cui al comma 1 o in altri casi di necessità, la Regione può avvalersi di soggetti autorizzati da altre Regioni allo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma tramite convenzione. '';
b) al comma 2 dell'articolo 45 bis della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: '' al comma 1 '' sono sostituite dalle seguenti: '' ai commi 1 e 1 bis ''.
5. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''1 ter. Si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 se la violazione dell'orario di cui alla prima fattispecie sanzionata dall'Sito esternoarticolo 31, comma 1, lettera g), della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è contenuta entro un arco temporale di trenta minuti.''.


Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
1. All'articolo 8 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo la parola: '' Consiglio '' sono aggiunge le seguenti: '' di Amministrazione '';
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3 bis. Al fine di assicurare l'uniformità delle procedure istituzionali, amministrative e gestionali degli Enti parco, con deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 29 bis, sono disciplinate le modalità di funzionamento, anche telematiche, di adozione e di deliberazione degli atti e di apposizione dei pareri sugli stessi, degli organi di cui ai commi 1, 2 e 3 e degli uffici e dei servizi.''.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''5 bis. Ove non diversamente previsto dallo Statuto, la Comunità del Parco è presieduta dal consigliere più anziano di età tra i presenti sino alla elezione del Presidente della Comunità. Le funzioni di segretario della Comunità del Parco sono svolte da un dipendente in servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente nominato dal Direttore. Resta salva la potestà del Direttore di svolgere, personalmente e in ogni tempo, le funzioni di segretario. ''.
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 29 bis della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
''6 bis. Al fine di assicurare economie di scala, di potenziare gli apparati amministrativi e di avvalersi di personale di particolare qualificazione professionale, anche per far fronte ad attività derivanti dalla partecipazione della Regione e degli Enti parco al raggiungimento degli obiettivi dei progetti comunitari, agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 90 e 110 del Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
''6 ter. Al personale dirigente in servizio a tempo indeterminato presso gli enti gestori possono essere attribuite e delegate, senza oneri per il bilancio regionale, le funzioni vicarie di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 4 dicembre 1999, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della medesima l.r. 59/2009 , nell'ambito del Dipartimento di afferenza.''.
4. All'articolo 32 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: '' esercita '' sono inserite le seguenti: '' mediante il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 '';
b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: '' enti locali '' sono aggiunte le seguenti: '' ovvero gli agenti, i funzionari e gli ufficiali di polizia locale degli enti territorialmente ricompresi nell'area protetta, previa intesa tra gli enti gestori e gli enti locali interessati. La Regione e gli enti gestori disciplinano le modalità del servizio '';
c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
''5 bis. Al personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli enti di gestione delle aree protette di cui ai commi 1 e 2 ovvero presso le strutture regionali competenti in materia di aree protette e biodiversità, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale) e successive modificazioni e integrazioni ove il personale sia incaricato, con provvedimento degli organi competenti, delle funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria.
5 ter. Al personale in servizio a qualsiasi titolo presso la Regione, presso gli enti di gestione delle aree protette di cui ai commi 1 e 2 e presso gli enti locali il cui territorio ricade in area protetta ovvero convenzionato con gli enti di gestione competenti, inquadrato nella categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro ''Funzioni locali'', possono essere attribuite, con provvedimento dell'Ente di appartenenza o dell'ente presso cui opera in posizione di distacco, comando e convenzione, funzioni di eco-ausiliario ovvero assistente al guardiaparco ovvero assistente agli operatori della vigilanza regionale, per lo svolgimento di attività di informazione, gestione e conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale e delle aree protette della Regione, prevenzione, controllo e accertamento delle violazioni a leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali, sub-regionali e locali. Al personale suddetto viene attribuita la qualifica di agente ausiliario di polizia amministrativa e si applica il comma 5. Con deliberazione della Giunta regionale e del competente organo di governo delle aree protette vengono assunte le determinazioni organizzative conseguenti a quanto disciplinato dal capoverso precedente. ''.
5. All'articolo 50 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole: '' Con determinazione dell'Ente di appartenenza può essere attribuito l'incarico di struttura organizzativa complessa al dirigente che ricopre incarichi di direzione in più enti gestori, tenuto conto del piano della performance di ciascuno degli enti interessati. '';
b) alla fine del comma 4, sono aggiunte le parole: '' e della Comunità '';
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4 bis. Il Direttore designa il segretario del Consiglio e della Comunità individuandolo tra i dipendenti anche diversi, in servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente parco. Resta salva la potestà del Direttore di svolgere, personalmente e in ogni tempo, le funzioni di segretario dei due organi.''.


Art. 4
(Modifica alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della Sito esternolegge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)))
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le sedute della Commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente.''.


Art. 5
(Modifica alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))
1. Il comma 4 bis dell'articolo 3 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''4 bis. Per gli interventi di cui al comma 4, lettera a), finanziati da soggetti pubblici, nonché per gli interventi finanziati con i proventi derivanti dalla cessione degli alloggi pubblici, è riconosciuta alle Aziende, a valere sul finanziamento dei singoli interventi, una percentuale non superiore al 20 per cento dell'importo del costo di costruzione per attività tecniche svolte all'interno delle Aziende e per spese generali afferenti il singolo intervento, dettagliatamente documentate in relazione alle effettive attività svolte.'' .


Art. 6
(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))
1. Dopo la lettera j) del comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti:
''j bis) la posa e installazione di recinzioni per la protezione dei terreni agricoli, sia di privati che dei coltivatori diretti, dai danni della fauna selvatica non costituenti aree di fondo chiuso;
j ter) la pulizia dei canali di scolo dei terreni agricoli e a lato delle strade interpoderali, sia di proprietà di privati che di coltivatori diretti qualora non ricompresi nel reticolo idrografico regionale;
j quater) la realizzazione di canali di scolo e rampe ex novo per volumi di scalo inferiori ai 20 mc;
j quinquies) ogni attività agricola che comporti movimenti di terra inferiori ai 20 mc;
j sexies) le opere provvisionali di messa in sicurezza e necessarie al transito e all'accesso delle strade pubbliche e private per frane e smottamenti. ''.


Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 72 sexies della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''3 bis. Per gli interventi di installazioni o modificazioni di impianti di teleradiocomunicazione con potenza superiore a 10 watt gli interessati sono tenuti a trasmettere al Comune e ad ARPAL entro trenta giorni dall'avvenuta installazione o modifica, i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati secondo i tracciati stabiliti dalla Giunta regionale.''.
2. Il comma 1 dell'articolo 72 quaterdecies della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. L'inosservanza delle disposizioni previste dalla normativa relativa agli impianti di teleradiocomunicazione e alle linee e impianti elettrici comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 2.500,00 a euro 10.000,00:
1) per l'installazione e la modifica di impianti di teleradiocomunicazione, di cui agli articoli 87 e 87 bis Sito esternodel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, realizzati a condizioni o modalità difformi rispetto a quanto segnalato o autorizzato, ovvero realizzati in assenza del previsto invio ad ARPAL della documentazione necessaria alla valutazione della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione della normativa nazionale in materia;
2) per la costruzione e l'esercizio di opere di connessione alle reti dell'energia elettrica senza il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni;
b) da euro 500,00 a euro 5.000,00:
1) per il compimento di qualsiasi azione finalizzata a non consentire ovvero a interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo;
2) per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 72 sexies, comma 3 bis;
c) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la mancata trasmissione ad ARPAL dell'autocertificazione relativa agli impianti, di cui all'Sito esternoarticolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 72 sexies, comma 2.''.


Art. 8
(Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente))
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
''a) la significativa presenza della superficie agraria dedicata al florovivaismo ornamentale, edule e industriale;''.
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''2. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore all'Agricoltura della Regione Liguria;
b) un esperto in materia nominato dalla Regione Liguria;
c) un esperto designato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria;
d) un esperto designato dall'Istituto regionale per la floricoltura;
e) un esperto designato dal CREA Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo sede di Sanremo;
f) un esperto designato dal Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga (CeRSAA);
g) un esperto designato dall'Ente gestore del Mercato dei Fiori di Sanremo;
h) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
i) due esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria degli esportatori e distributori di piante e fiori;
j) tre esperti designati congiuntamente dalle associazioni delle cooperative operanti nel settore florovivaistico. ''.
3. All'articolo 3 della l.r. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
''3 bis. Ogni componente del Comitato può indicare un proprio supplente. '';
b) al comma 5, la parola: '' sette '' è sostituita dalla parola: '' cinque '';
c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
'' 6 bis. Il Comitato dura in carica cinque anni.''.
4. L'articolo 4 della l.r. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 4
(Funzioni del Comitato)
1. Il Comitato costituisce la sede di confronto tra le istituzioni locali e i soggetti pubblici e privati operanti nella filiera sulle politiche del florovivaismo e in particolare:
a) elabora le linee guida del Distretto di cui all'articolo 5;
b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle politiche florovivaistiche;
c) formula proposte alle amministrazioni locali per la definizione dei programmi che interessano il comparto florovivaistico;
d) favorisce la più ampia conoscenza e la migliore utilizzazione a livello locale degli strumenti di sostegno e di sviluppo del florovivaismo;
e) realizza direttamente azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle linee guida del Distretto di cui all'articolo 5;
f) promuove accordi di filiera destinati alla creazione di migliori relazioni di mercato all'interno del Distretto;
g) realizza direttamente azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di cui all'articolo 5, ivi compresa la promozione delle produzioni del Distretto.''.
5. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
''Articolo 4 bis
(Progetti a rilevanza regionale)
1. La Regione, nell'ambito dei Servizi di Sviluppo Agricolo, può affidare direttamente al Distretto la realizzazione di specifici progetti, nel rispetto delle disposizioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 150 (Attuazione delle Sito esternodirettive 2014/23/UE , Sito esterno2014/24/UE e Sito esterno2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni.''.
L'articolo 5 della l.r. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 5
(Linee guida del Distretto)
1. Il Comitato predispone le linee guida del Distretto che indicano, sulla base di un'analisi della situazione esistente e delle potenzialità di sviluppo, i criteri di massima per lo sviluppo del florovivaismo del Distretto.
2. I criteri riguardano principalmente:
a) l'armonizzazione dei programmi di innovazione, ricerca e sperimentazione degli Enti presenti sul territorio del Distretto;
b) le iniziative tese a favorire la nascita di nuove imprese e nuova occupazione attraverso programmi che sostengano l'insediamento di giovani floricoltori;
c) le azioni tese all'introduzione nelle imprese della filiera delle innovazioni di prodotto e di processo fornite dalla più moderna tecnologia;
d) la creazione e l'ampliamento di servizi d'assistenza tecnica, divulgazione e informazione professionale;
e) i programmi di promozione sui mercati interni e internazionali delle produzioni del Distretto;
f) l'introduzione di sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale;
g) l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione complessiva della filiera e dei suoi servizi;
h) ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo di singoli segmenti e dall'insieme della filiera florovivaistica.
3. Le linee guida possono suggerire interventi straordinari finalizzati al sostegno e allo sviluppo della filiera florovivaistica.
4. La Giunta regionale verifica la conformità e la coerenza delle linee guida rispetto alla normativa vigente e le approva entro sessanta giorni dal suo ricevimento; la Regione può valutare di estendere ad altre zone al di fuori del Distretto i criteri di massima previsti o derivanti dalle linee guida del Distretto.
5. Le linee guida possono costituire un riferimento per tutti gli attori della filiera, singoli e associati, pubblici e privati.''.
7. All'articolo 6 della l.r. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: '' nel programma '' sono sostituite dalle seguenti: '' nelle linee guida'';
b) al comma 5 le parole: '' del Programma '' sono sostituite dalle seguenti: '' delle linee guida'';
c) al comma 6 le parole: '' dal Programma '' sono sostituite dalle seguenti: '' dalle linee guida''.
8. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''il Programma di Distretto'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le linee guida di cui all'articolo 5.''.
9. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: '' Il proprio Programma '' sono sostituite dalle seguenti: '' le proprie linee guida''.
10. Con l'entrata in vigore della presente legge il Comitato di Distretto di cui all'articolo 3 della l.r. 42/2001 decade, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data di nomina del nuovo Comitato di Distretto.


Art. 9
(Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale))
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 35/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
''a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nonché della caccia agli ungulati, per due giornate settimanali a scelta del cacciatore;''.


Art. 10
(Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n 22 (Norme in materia di energia))
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''4 bis. Il PEAR conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore dei suoi aggiornamenti. ''.


Art. 11
(Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
'' b) cinque esperti del settore, di cui un funzionario regionale, due designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, uno designato dalle cooperative e consorzi di titolari di licenza taxi maggiormente rappresentative e un esperto in materia di handicap;''.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 quater della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''1 bis. La Città metropolitana di Genova, le province e i comuni provvedono, entro la data del 1° marzo di ogni anno, all'aggiornamento del Registro, di cui al comma 1, inserendo i dati relativi all'anno precedente.''.


Art. 12
(Modifica alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo))
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''delle attività'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle attività agrituristiche e ittituristiche''.


Art. 13
(Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale))
1. Dopo la lettera n bis) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
''n ter) formare, gestire e aggiornare specifici elenchi di intervistatori-rilevatori appositamente costituiti per rilevazioni statistiche affidate dall'ISTAT alla struttura statistica regionale. ''.
2. All'articolo 13 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: '' (Trattamento dati personali, segreto d'ufficio e segreto statistico) '';
b) al comma 1 dopo le parole: '' disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 196/2003 '' sono inserite le seguenti: ''e successive modificazioni e integrazioni'' e le parole: ''e alla Sito esternodeliberazione del Garante privacy 31 luglio 2002, n. 13 (Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale) '' sono sostituite dalle seguenti: '' e alle ''Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale'', allegato A3 al Codice della privacy adottato con Sito esternoprovvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018, n. 514 '';
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2 bis. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico regionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dall'Sito esternoarticolo 6 bis del d.lgs. 322/1989 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi. ''.


Art. 14
(Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))
1. Il comma 1 bis dell'articolo 17 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1 bis. Le convenzioni di cui al comma 1 possono, altresì, essere finalizzate, senza ulteriori oneri a carico della Regione, ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di:
a) mutui a favore di qualunque soggetto, pubblico o privato, che, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), su impianti sportivi adibiti ad uso pubblico, abbia richiesto di accedere ai benefici di cui alle predette convenzioni, indipendentemente dalla presentazione della domanda di contributo o dall'accoglimento della medesima;
b) finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale, erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro Istituto bancario per esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritti nel registro di cui all'Sito esternoarticolo 5, comma 2, lettera c), Sito esternodel decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'Sito esternoarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e successive modificazioni e integrazioni. ''.


Art. 15
(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 66 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri))
1. All'articolo 1 della l.r. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: ''le procedure di assoggettamento al sistema di controllo, le modalità di controllo e vigilanza e '', sono soppresse;
b) alla lettera c) del comma 2 le parole: '' paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca '' sono sostituite dalle seguenti: '' comma 2 punto 5 del Sito esternoRegolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Sito esternoregolamenti (CE) n. 2328/2003 , Sito esterno(CE) n. 861/2006, Sito esterno(CE) n. 1198/2006 e Sito esterno(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Sito esternoregolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ''.
2. Alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''produttore iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'articolo 4'', sono soppresse.
3. Gli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
4. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''12 febbraio 2007, n. 85 recante disposizioni in materia di regolazione dei mercati'' sono sostituite dalle seguenti: ''3 febbraio 2016 (Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del Sito esternoregolamento (UE) 1308/2013 )''.
5. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''dall'articolo 15 del Sito esternoregolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Sito esternoregolamento (CE) n. 70/2001 '' sono sostituite dalle seguenti: ''dal Sito esternoRegolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Sito esternoregolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ''.
6. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: '' Sito esternoregolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 '' sono sostituite dalle seguenti: '' Sito esternoregolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli Sito esternoarticoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ''.
7. L'articolo 13 della l.r. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
8. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: '' ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, di una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto, come disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, del Sito esternoregolamento (CE) n. 1857/2006 '' sono sostituite dalle seguenti: '' di una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Sito esternoregolamento (UE) n. 702/2014 , mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del Sito esternoRegolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del Sito esternoregolamento(UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'Sito esternoarticolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ''.


Art. 16
(Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati))
1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 10/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 13 bis
(Inquinamento di corpi idrici superficiali)
1. Il Piano di tutela delle acque, di cui all'Sito esternoarticolo 121 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, può stabilire misure e valori di riferimento per gli interventi di bonifica, da adottarsi nel caso di eventi inquinanti, anche pregressi, che interessino o abbiano interessato corpi idrici superficiali.
2. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi di comunicazione e di prevenzione di cui agli articoli 242, commi 1 e 2, e 304 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. ''.
2. All'articolo 25 della l.r. 10/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: ''da euro 1.500,00 a euro 15.000,00'' sono sostituite dalle seguenti: '' da euro 5.000,00 a euro 30.000,00'';
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1 bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di violazione degli obblighi di bonifica stabiliti ai sensi dell'articolo 13 bis.''.


Art. 17
(Modifica alla legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della Sito esternodirettiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno))
1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 14/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: '' , non rientranti'' fino a: ''Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ),'' sono soppresse.


Art. 18
(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)))
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 34/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''importo massimo annuale di euro 20.000,00 per beneficiario'' si interpretano nel senso che gli aiuti possono essere concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, fino ad un massimo di 20.000 euro di spesa ammissibile, per ogni anno di ritardo nel versamento da parte dello Stato dell'agevolazione prevista dal Sito esternodecreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ) e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 19
(Modifica alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva))
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''1 bis. Negli ambiti di cava previsti nel Piano sono ammessi gli interventi sui corsi d'acqua esistenti che risultino necessari per consentire l'attuazione del programma di coltivazione proposto, a condizione che siano garantiti, per ogni fase attuativa del programma medesimo, l'adeguato deflusso delle acque e la funzionalità idraulica della rete di regimazione. In ogni caso la ricomposizione ambientale o il riutilizzo del sito devono comprendere il ripristino ovvero la reinalveazione del tratto di corso d'acqua oggetto degli interventi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza definite dalla normativa vigente in materia. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi mediante autorizzazione di tipo idraulico, acquisita nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 11. ''.


Art. 20
(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
''2 bis. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, ha validità di cinque anni ed è rinnovabile.
2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i presupposti, i requisiti, le condizioni e la modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione nel rispetto della vigente normativa di settore, le fasi e le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione da parte delle Amministrazioni individuate nel comma 1, nonché le conseguenze del venir meno del possesso dei suddetti presupposti, requisiti e condizioni dichiarati dalle imprese ai sensi dell'Sito esternoarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) e successive modificazioni e integrazioni in sede di presentazione dell'istanza.''.


Art. 21
(Modifica alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico))
1. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''comma 2 ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''comma 1 ter''.


Art. 22
(Modifica alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa in materia di paesaggio))
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
''d) interventi urbanistico-edilizi di natura privata all'interno dei porti commerciali di Savona, Genova, La Spezia e Imperia aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, con esclusione degli interventi di esecuzione di volumi tecnici o di impianti tecnologici funzionali all'esercizio di attività già insediate;''.


Art. 23
(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))
1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
2. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''all'Ente competente'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Regione Liguria (di seguito Regione)''.
3. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 46 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''dall'Ente competente'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Regione''.
4. All'articolo 47 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: '' all'Ente competente '' sono sostituite dalle seguenti: '' alla Regione '';
b) al comma 5, le parole: '' L'Ente competente '' sono sostituite dalle seguenti: '' La Regione ''.
5. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 49 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: '' l'Ente competente '' sono sostituite dalle seguenti: '' la Regione ''.
6. Ai commi 2, 4 e 7 dell'articolo 53 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: '' all'Ente competente '' sono sostituite dalle seguenti: '' alla Regione ''.
7. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 54 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: '' all'Ente competente '' sono sostituite dalle seguenti: '' alla Regione ''.
8. All'articolo 55 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1, le parole: '' l'Ente competente '' sono sostituite dalle seguenti: '' la Regione '';
b) al comma 2, le parole: ''all'Ente competente'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Regione''.
9. All'articolo 56 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: ''L'Ente competente'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Regione'';
b) al comma 2, le parole: ''all'Ente competente'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Regione''.
10. All'articolo 57 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: '' all'Ente competente '' sono sostituite dalle seguenti: '' alla Regione '';
b) al comma 4, le parole: '' dall'Ente competente '' sono sostituite dalle seguenti: '' dalla Regione ''.
11. Il comma 2 dell'articolo 57 bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''2. I titolari delle strutture ricettive e i locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico devono inserire sull'apposita piattaforma informatica i dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti secondo le modalità e i termini definiti con apposita delibera della Giunta regionale. ''.
12. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''all'Ente competente'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Regione''.
13. Al comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c), le parole: '' dall'Ente competente '' sono sostituite dalle seguenti: '' dalla Regione '';
b) alle lettere e) ed f), le parole: '' all'Ente competente '' sono sostituite dalle seguenti: '' alla Regione ''.
14. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 66 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''all'Ente competente'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Regione''.
15. L'articolo 66 bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 66 bis
(Sanzioni relative alle comunicazioni dei movimenti turistici)
1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di struttura ricettiva, nonché il locatore di appartamento ammobiliato ad uso turistico, che ometta l'inserimento sull'apposita piattaforma informatica regionale dei dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti.
2. La sanzione di cui al comma 1 è riferita ad ogni singola omissione dell'inserimento di cui sopra. ''.
16. Dopo l'articolo 69 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 69 bis
(Norma transitoria in materia di comunicazioni dei movimenti turistici)
1. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 57 bis, comma 2, per i titolari delle strutture ricettive continua ad operare la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 1565 e trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.
2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi ai movimenti turistici di cui all'articolo 57 bis. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri.''.


Art. 24
(Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 4 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''1 ter. Nel caso in cui venga esercitata l'opzione di cui al comma 1 bis il Consiglio di amministrazione rimane in carica di norma fino al termine del mandato. Con deliberazione approvata all'unanimità, può essere disposta l'immediata decadenza. Il Consiglio di amministrazione uscente espleta le procedure per l'insediamento dei nuovi organi, entro il termine di quarantacinque giorni dalla conclusione del mandato ovvero dall'approvazione all'unanimità della deliberazione di decadenza, garantendo nelle more l'ordinaria amministrazione.''.
2. All'articolo 6 bis della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: '' dai rappresentanti '' sono sostituite dalle seguenti: '' da rappresentanti '';
b) il comma 3, è sostituito dai seguenti:
'' 3. L'Assemblea degli enti svolge le seguenti funzioni:
a) nomina all'unanimità l'Amministratore unico di cui all'articolo 4, comma 1bis;
b) esercita l'opzione per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione al termine del mandato dell'Amministratore unico;
c) attribuisce l'incarico di Direttore dell'Azienda all'Amministratore unico nel caso previsto dall'articolo 6 ter, comma 5.
3 bis. L'Amministratore unico uscente espleta le procedure per l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, entro il termine di quarantacinque giorni dalla conclusione del mandato, garantendo nelle more l'ordinaria amministrazione. ''.
3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ''in possesso di diploma di laurea o con esperienza almeno decennale maturata in posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza''.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
''1 bis. La decisione di fusione è soggetta al parere favorevole vincolante della Giunta regionale in relazione all'impatto sui servizi sociosanitari offerti sul territorio regionale e alla coerenza con le esigenze e gli indirizzi della programmazione sociosanitaria regionale.
1 ter. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di fusione di massima corredato dalla relazione sulle motivazioni della proposta fusione e dei bilanci degli ultimi due esercizi delle aziende. A seguito del parere favorevole della Giunta, può essere avviato il procedimento di fusione secondo le disposizioni recate dai commi seguenti. ''.
5. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:
''1. Le Aziende possono trasformarsi in fondazioni o associazioni di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle originarie finalità statutarie, previo parere favorevole vincolante della Giunta regionale in relazione all'impatto sui servizi sociosanitari offerti sul territorio regionale ed alla coerenza con le esigenze e gli indirizzi della programmazione sociosanitaria regionale.
1bis. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di trasformazione corredato dalla relazione sulle motivazioni della proposta e dei bilanci degli ultimi due esercizi dell'azienda. A seguito del parere favorevole della Giunta, può essere avviato il procedimento di trasformazione secondo le disposizioni recate dai commi seguenti.
1ter. L'organo di amministrazione delibera la trasformazione e approva il nuovo Statuto adeguato alla natura privata, nella forma di atto pubblico. L'adeguamento dello Statuto può prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite. ''.


Art. 25
(Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015))
1. L'articolo 18 della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 18
(Centralizzazione degli acquisti, Stazione unica appaltante e committenza regionale)
1. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, dell'articolo 37 della Sito esternoDirettiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, Sito esternodella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni e dell'Sito esternoarticolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 23 giugno 2014, n. 89 , la Regione, quale centrale di committenza e soggetto aggregatore, stipula le convenzioni di cui all'Sito esternoarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore regionale allargato, così come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni e integrazioni, gli enti strumentali e le società in house della Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette società, di beni e servizi di interesse comune, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, le autorità di sistema portuale e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), aventi sede nel territorio regionale, possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1.
3. La Regione, centrale di committenza ai sensi del comma 1, si configura quale Stazione Unica Appaltante, di seguito SUAR, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e di cui al Sito esternodecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie)) e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'acquisizione di beni e servizi sanitari per conto delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale nonché delle ASP e degli altri enti pubblici è effettuata dall'Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) di cui alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, l'acquisizione di beni e servizi informatici è effettuata da Liguria Digitale S.p.A. per gli enti aderenti al Sistema Informativo Regionale Integrato, per gli altri enti soci e per gli enti convenzionati con la società medesima. All'acquisizione di energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato provvede il Consorzio Energia Liguria, centrale di committenza di cui all'Sito esternoarticolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, che assicura la necessaria assistenza ai propri consorziati nella fase di esecuzione del contratto. Le centrali di committenza del presente comma stipulano le convenzioni di cui all'Sito esternoarticolo 26 della l. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Le centrali di committenza di cui al comma 4 costituiscono articolazioni funzionali della SUAR e operano sotto la sua direzione e il suo coordinamento e in particolare con riferimento al coordinamento della programmazione in relazione alle procedure di gara di appalto da svolgersi e alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG). In relazione alle gare per i lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla Sito esternolegge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e alle altre tipologie edilizie di specifica competenza delle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE), la SUA è articolata su base provinciale e si avvale delle relative strutture esistenti presso le ARTE.
6. La SUAR può procedere, nei limiti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, agli adempimenti relativi all'affidamento della progettazione, dei lavori, dei servizi, delle forniture e delle concessioni su richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 , delle autorità di sistema portuale, delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) aventi sede sul territorio regionale ligure e degli enti di cui al comma 1 sulla base di convenzioni quadro tra la Regione e detti soggetti, anche in forma associata.
7. La Regione, mediante apposito supporto informatico, riceve dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 6 il rispettivo fabbisogno e lo elabora al fine di predisporre la programmazione di cui all'Sito esternoarticolo 21 del d.gs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le programmazioni settoriali previste dalle vigenti normative. Il fabbisogno può essere soddisfatto mediante l'avvio di apposita procedura di gara, mediante l'indizione di procedure di gara centralizzate ovvero mediante il ricorso al mercato elettronico regionale. La Giunta regionale, al fine di favorire la diffusione e l'utilizzo dell'eProcurement, adotta, con proprio provvedimento, linee guida in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi in forma centralizzata ovvero attraverso il mercato elettronico regionale.
8. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di avvalersi, per l'affidamento della progettazione e per l'espletamento di gare di lavori, nonché per l'acquisizione di mezzi strumentali all'esercizio del pubblico servizio della società di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), quale centrale di committenza di cui all'Sito esternoarticolo 37 d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
9. La Regione, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e le norme statali vigenti in materia, adotta, con provvedimento della Giunta regionale, le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure degli appalti e subappalti pubblici, anche al fine del rispetto dell'indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della delinquenza organizzata, nell'ambito di una più globale strategia di contrasto all'illegalità in Liguria e al fine di promuovere la stabilità occupazionale e le professionalità dei lavoratori impiegati negli appalti.
10. Presso il Settore competente in materia di appalti della Regione è istituito, con funzioni di coordinamento, il Comitato delle SUA. Il Comitato delle SUA, operante a titolo gratuito, è composto da sei componenti di cui tre appartenenti al Settore competente in materia di appalti della Regione, uno appartenente ad IRE S.p.A., uno appartenente ad A.Li.Sa. - Sistema Sanitario Regione Liguria e uno appartenente a Liguria Digitale S.p.A.. Il Presidente del Comitato delle SUA è il dirigente del Settore competente in materia di appalti di Regione Liguria che lo rappresenta nell'esercizio di tutte le funzioni, attività o compiti. Possono avvalersi del Comitato delle SUA, relativamente alla materia contrattuale, i soggetti costituenti il settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società in house della Regione. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina i compiti e il funzionamento del Comitato. ''.


Art. 26
(Modifica alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale e ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))
1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 13/2017 e successive modificazioni e integrazioni, le parole ''a decorrere dal 1° gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 31 dicembre 2021''.


Art. 27
(Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018))
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 30/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''3 bis. Agli oneri finanziari per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. ''.


Art. 28
(Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2020))
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/2019 , le parole: '', in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico'', sono soppresse.


Art. 29
(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022))
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/2019 , è sostituita dalla seguente:
''a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2020 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari a euro 11.791.001,36, euro 11.820.744,58 ed euro 12.722.470,66; ''.
2. L'articolo 6 della l.r. 33/2019 , è sostituito dal seguente:
''Articolo 6
(Fondo strategico regionale)
1. In applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati per l'esercizio 2020 in euro 10.126.697,00, come da apposito allegato, e trovano copertura con le risorse allocate alla Missione 14 ''Sviluppo economico e competitività'' - Programma 1 ''Industria, PMI e Artigianato''. ''.
3. L'articolo 7 della l.r. 33/2019 , è sostituito dal seguente:
''Articolo 7
(Fondi speciali)
1. Il fondo speciale per le spese correnti, di cui all'Sito esternoarticolo 49 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', Programma 03 ''Altri fondi'', Titolo 1 ''Spese correnti'') è determinato in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispettivamente in euro 220.000,00, euro 100.000,00 ed euro 100.000,00. ''.


Art. 30
(Applicazione dell'Sito esternoarticolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 giugno 2019, n. 58 e del conseguente decreto ministeriale del 3 settembre 2019)
1. In vigenza delle disposizioni di cui all'Sito esternoarticolo 33, comma 1, del d.l. 34/2019 , convertito dalla Sito esternol. 58/2019 , verificato il rispetto dei parametri in esso contenuti, al fine di garantire il concorso di Giunta e Consiglio regionale al rispetto del limite complessivo regionale, indicato nel valore soglia individuato nel decreto ministeriale del 3 settembre 2019 (Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni), la Giunta e il Consiglio regionale ripartiscono, a fini organizzativi interni, le complessive capacità assunzionali della Regione, ciascuno potendo incrementare la rispettiva spesa di personale entro il limite massimo percentualmente definito in misura direttamente proporzionale al grado di incidenza del numero delle unità di personale a tempo indeterminato presenti in servizio nei ruoli separati di Giunta e di Consiglio regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispetto al numero delle unità di personale a tempo indeterminato complessivamente in servizio, alla medesima data, nella Regione.


Art. 31
(Sistema dei controlli interni)
1. Ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto regionale il presente articolo disciplina il sistema dei controlli interni finalizzati a:
a) garantire la legittimità, la regolarità, la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente;
b) valutare le performance e le prestazioni della dirigenza e del personale regionale;
c) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
d) valutare la congruenza dei risultati conseguiti e degli obiettivi predefiniti.
2. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione statale e regionale, e in particolare dal Sito esternodecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'Sito esternoarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e successive modificazioni e integrazioni, dal Sito esternodecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni e integrazioni, dal Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrative e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ) e successive modificazioni e integrazioni e dal Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni, il sistema dei controlli interni è articolato in:
a) controllo di regolarità amministrativa volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) controllo di regolarità contabile degli atti finalizzato ad assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in tutte le fasi di gestione delle entrate e delle spese;
c) controllo sulle performance dell'Ente, organizzative e individuali, mediante forme di controllo strategico, aziendale, gestionale e sulle prestazioni e i risultati;
d) controllo sugli enti e organismi del sistema regionale, controllo analogo sulle società in house, verifica delle procedure di gestione e controllo sulle società partecipate;
e) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale attuata dal Collegio dei revisori dei conti secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e in materia di controlli contabili) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Con uno o più regolamenti la Giunta regionale dà attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi della normativa in materia, anche in un'ottica di sistema di performance management, disciplinando le competenze e le modalità organizzative e procedurali.


Art. 32
(Norma transitoria per i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti in ambito portuale)
1. Nelle more dell'aggiornamento della pianificazione regionale e provinciale in materia di rifiuti ai sensi della vigente normativa regionale e al fine di assicurare la continuità del servizio, le funzioni connesse al servizio di interesse generale di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti in ambito portuale, relativamente a spazi, locali e infrastrutture comuni, continuano ad essere svolte dalle Autorità di sistema portuale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6, comma 4, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modifiche e integrazioni, fino alla data del 31 dicembre 2023.


Art. 33
(Reti e servizi di comunicazione elettronica)
1. E' ammesso sotto il profilo concessorio il posizionamento di fili, cavi e ogni installazione necessaria alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, di cui al Sito esternodecreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), qualora aggraffate ad attraversamenti di corsi d'acqua esistenti senza riduzione della sezione di libero deflusso, ovvero interessino linee aeree esistenti.
2. Resta a carico dei soggetti esecutori degli interventi di cui al comma 1, senza diritto ad alcun indennizzo, il riposizionamento delle linee che interessano opere di attraversamento di corsi d'acqua, qualora tali opera siano oggetto di interventi di adeguamento anche idraulico.
3. I soggetti esecutori degli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a depositare presso la Regione, entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, ai fini dell'attività di controllo regionale, il progetto degli stessi, comprensivo di relazione sottoscritta da tecnico abilitato che attesti l'ininfluenza dei lavori rispetto al regime idraulico dei corsi d'acqua interessati.


Art. 34
(Disposizioni transitorie)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a individuare le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, le cooperative e i consorzi di titolari di licenza taxi maggiormente rappresentative e ad adeguare la composizione della Commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6330 del 23 ottobre 2019 alle disposizioni della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007 come sostituita dalla presente legge, con contestuale decadenza dei componenti esperti designati dalle organizzazioni di categoria ai sensi della previgente lettera b) del comma 2 dell'articolo 7.
2. Sono fatti salvi gli atti e le attività già compiute dalla Commissione regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2007 , nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6330/2019, nonché gli effetti già prodottisi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Resta ferma la durata di cinque anni della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2007 , nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6330/2019 anche a seguito dell'adeguamento della Commissione alle disposizioni della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007 come sostituita dalla presente legge.


Art. 35
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


Art. 36
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
     Tutti i LIBRI >