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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge Regionale Lazio num. 14 del 19 luglio 2019
Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e soppressione dell'agenzia regionale per la mobilità (AREMOL)
 
Numero BUR: 59
Data BUR: 23/07/2019


Art. 1

(Modifica all'articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, n. 6
''Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione'')

1. Al comma 7 dell'articolo 25 dopo le parole: ''articoli 7, 8 e 9.'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''Decorso inutilmente il predetto termine, se non sono pervenute al Presidente della Regione tutte le designazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal Presidente e da uno o più dei componenti già designati. A seguito della designazione degli ulteriori componenti, il Presidente della Regione provvede con successivo decreto ad integrare la composizione del Consiglio di amministrazione.''.


Art. 2

(Soppressione dell'agenzia regionale per la mobilità - AREMOL)

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) ed in linea con il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute dalla Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2015, n. T00060 ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine della razionalizzazione dell'ordinamento amministrativo regionale, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché per il contenimento della spesa corrente, l'agenzia regionale per la mobilità (AREMOL), istituita ai sensi della legge regionale 26 marzo 2003, n. 9, è soppressa dal 1° ottobre 2019. Le attività e le funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 9/2003, sono trasferite alla direzione regionale competente in materia di trasporti, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore, da scegliersi anche tra il personale dipendente della Regione.

3. Il commissario liquidatore di cui al comma 2 provvede, entro trenta giorni dalla nomina:

a) alla ricognizione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'AREMOL;

b) alla ricognizione del personale in servizio, delle risorse finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi nonché dei procedimenti di contenzioso pendenti;

c) alla redazione del bilancio di apertura della liquidazione;

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione dell'AREMOL.

4. Entro trenta giorni dalla nomina, il commissario liquidatore di cui al comma 2 trasmette alla Giunta regionale il bilancio di apertura della liquidazione che è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

5. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario liquidatore di cui al comma 2 trasmette alla Giunta regionale il bilancio finale di liquidazione che è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alle commissioni consiliari competenti in materia. Il bilancio finale di liquidazione approvato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 1° ottobre 2019, sono trasferite alla direzione regionale competente in materia di trasporti le funzioni dell'AREMOL nonché i beni mobili ed immobili, i rapporti giuridici attivi e passivi e le risorse finanziarie e strumentali rinvenienti dall'individuazione di cui al comma 3.

7. Dalla data di nomina del commissario liquidatore di cui al comma 2, gli organi dell'AREMOL cessano dalle proprie funzioni ad eccezione del collegio dei revisori dei conti che permane in carica per tutta la durata della gestione liquidatoria. Espletati gli adempimenti di competenza, il commissario liquidatore cessa dall'incarico ed il collegio dei revisori dei conti decade.

8. A decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 6 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 26 marzo 2003, n. 9 (Istituzione dell'agenzia regionale per la mobilità - AREMOL);

b) l'articolo 30 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, relativo a modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 concernente disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;

c) l'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 13, relativo a modifiche alla l.r. 9/2003;

d) la lettera p) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativa a disposizioni per la trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie;

e) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1, relativa a disposizioni transitorie per il riordino degli enti pubblici dipendenti;

f) la lettera i) del comma 145 dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativa a modifiche alla l.r. 9/2003.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni per la cessazione dell'attività dell'AREMOL;

b) il comma 10 dell'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a modifiche all'articolo 3, comma 12, della l.r. 17/2016;

c) il comma 6 dell'articolo 67 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a modifiche all'articolo 3, comma 12, della l.r. 17/2016.


Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.


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