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NUMERO 17 - 24 APRILE 2019
Art. 1
(Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 2/2015 . Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole << al 30 aprile 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 30 giugno 2019 >>.
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2015 le parole << , dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale >> sono soppresse.
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2015 le parole << dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, >> sono soppresse.
Art. 2
(Modifica all' articolo 10 della legge regionale 3/2014 . Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole << al 30 aprile 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 30 giugno 2019 >>.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dall'1 maggio 2019.