NUMERO 42 - 17 OTTOBRE 2018
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 18/2016 )
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 le parole << dall'1 novembre 2018 >> e << al 31 ottobre 2018 >> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: << dall'1 maggio 2019 >> e << al 30 aprile 2019 >>;
b) al comma 3 dell'articolo 56 le parole << dall'1 novembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'1 maggio 2019 >>;
c) al comma 4 dell'articolo 56 le parole << all'1 settembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'1 marzo 2019 >>;
d) al comma 5 dell'articolo 56 le parole << in servizio all'1 settembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << in servizio all'1 marzo 2019 >>;
e) al comma 9 dell'articolo 56 le parole << Entro il 15 settembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << Entro il 15 marzo 2019 >>;
f) al comma 1 dell'articolo 57 le parole: << vigente al 31 ottobre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << vigente al 30 aprile 2019 >>;
g) al comma 3 dell'articolo 57 le parole << in essere al 31 ottobre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << in essere al 30 aprile 2019 >>;
h) al comma 8 dell'articolo 57 le parole << sino al 31 ottobre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << sino al 30 aprile 2019 >>;
i) all'articolo 59 le parole << dall'1 novembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'1 maggio 2019 >>.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.