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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge Regionale Emilia Romagna 03 giugno 2019, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
 
BOLLETTINO UFFICIALE n. 172 del 3 giugno 2019


L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


Art. 1
Utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie ed enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, la Regione, le Agenzie e gli enti regionali, nonché le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il proprio piano triennale del fabbisogno del personale.
2. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare le graduatorie di idonei dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Le medesime graduatorie possono altresì essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato nei limiti di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).


Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2017
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) è aggiunto il seguente:
"2 bis. In attuazione dell'articolo 2-bis, comma 42, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 Sito esterno, i requisiti previsti alle lettere a) e b) devono intendersi maturati, anche in forma cumulativa tra diverse forme di lavoro flessibile presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, a condizione che le attività siano state esercitate presso le sedi commissariali o presso le sedi di servizi della Regione, delle sue Agenzie e dei suoi enti. Ai fini del presente comma, in caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.".


Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
1.
Al comma 8 quinquies dell'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), introdotto dall'articolo 35 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019), le parole "per gli enti di cui al medesimo comma 5, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "per gli enti del Servizio sanitario regionale".


Art. 4
Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
1.
Dopo il comma 12 bis dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è inserito il seguente:
"12 ter. Il personale di ruolo che viene assegnato alle strutture di cui al presente articolo, qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 12 bis, mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.".


Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.


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