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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale del 21 ottobre 2004. n.20
Disposizioni sull'applicazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


Art. 1
Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 48 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all’articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all’approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l’articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni.
1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite, con le procedure di cui al comma 1 ovvero ai sensi della presente legge nel caso le relative attribuzioni regionali siano passate in capo alle province, le varianti allo strumento urbanistico generale adottate entro il 31 dicembre 2005 e finalizzate unicamente al puntuale adeguamento ai piani di area.
1 quater. Fino all’approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l’articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.".
2. All'articolo 48, comma 3, dopo le parole "e successive modificazioni," sono aggiunte le parole "ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni,".
3. All’articolo 48, comma 4, dopo le parole “Giunta regionale” sono inserite le parole “sentita la provincia”.


Art. 2
Modifica all’articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"
1. All’inizio del comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono aggiunte le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48,".


Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di organi consultivi regionali e modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"


1. Dopo l’articolo 48, comma 7 è aggiunto il seguente comma:
“7 bis. L’articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni.”.


Art. 4
Dichiarazione di urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 21 ottobre 2004
Galan


INDICE
Art. 1 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
Art. 2 - Modifica all’articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di organi consultivi regionali e modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
Art. 4 - Dichiarazione di urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento


1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 ottobre 2004, dove ha acquisito il n. 533 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Mazzon;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;
- La 2° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 12 ottobre 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 ottobre 2004, n. 11527.


2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il progetto di legge all'esame del Consiglio, nel testo modificato dalla Seconda commissione consiliare, raccoglie l'esigenza, manifestata da numerose amministrazioni comunali e dalle categorie professionali del settore, di rendere più elastica la disciplina transitoria prevista dalla nuova legge urbanistica regionale.
Infatti l'articolo 48 della legge regionale n. 11/2004, nella formulazione attuale, prevede che a seguito della pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall'articolo 50 (i cosiddetti "atti di indirizzo") trovi completa applicazione l'intera legge urbanistica (articoli da 1 a 49); conseguentemente subentra un divieto pressoché assoluto di modificare il Piano regolatore generale vigente fino a quando il comune non provvede a dotarsi dello strumento urbanistico generale (PAT) richiesto dalla nuova normativa.
Con la presente proposta di legge si mira, pertanto, a rendere più graduale il passaggio dal "vecchio" al nuovo regime urbanistico, consentendo ai comuni, per un periodo di tempo limitato di adottare, ai sensi dell'attuale normativa regionale, alcuni tipi di varianti parziali al piano regolatore, ciò anche al fine di portare a conclusione quelle varianti allo strumento urbanistico che, pur non formalmente adottate, sono maturate a ridosso della nuova legge.
Il progetto di legge consta di tre articoli che, oltre alla dichiarazione di urgenza, attengono il coordinamento tecnico con le leggi regionali che vengono abrogate a seguito della completa applicazione della nuova legge regionale.


3. Note agli articoli
Note agli articoli 1 e 3
- Il testo dell’art. 48 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 48 – Disposizioni transitorie
1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 3. Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.
1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all’articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all’approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l’articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni.
1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite, con le procedure di cui al comma 1 ovvero ai sensi della presente legge nel caso le relative attribuzioni regionali siano passate in capo alle province, le varianti allo strumento urbanistico generale adottate entro il 31 dicembre 2005 e finalizzate unicamente al puntuale adeguamento ai piani di area.
1 quater. Fino all’approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l’articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.
2. I piani di area vigenti sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e possono essere modificati con le procedure di cui all’articolo 25. Con le medesime procedure sono approvati i piani di area adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dell'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" e successive modificazioni, e possono essere adottati e approvati solo i seguenti piani di area:
a) Garda-Baldo;
b) Corridoio metropolitano Padova- Venezia;
c) Grandi Valli Veronesi;
d) Medio Corso del Piave;
e) Valle del Biois e di Gares;
f) Prealpi Vittoriesi e Alta Marca.
3. L'edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole" e successive modificazioni ivi comprese le modifiche contenute nell’articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque, per non più di un anno decorrente dall'applicazione degli articoli da 1 a 49. Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45.
4. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), e comunque non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione ai sensi dell'articolo 23, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.
5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT. A seguito dell’approvazione di tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT.
6. Successivamente all'applicazione degli articoli da 1 a 49, viene meno l’obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione di cui all’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli".
7. Fino all'approvazione dei PTCP i comuni di cui all'articolo 13, comma 4, sono individuati con provvedimento del consiglio provinciale entro centottanta giorni dall'applicazione degli articoli da 1 a 49.
7 bis. L’articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni.”.


Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 49 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“ Art. 49 – Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48, sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi regionali:
a) l’articolo 3, punto 4), primo alinea, della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i DPR 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11" e successive modificazioni;
b) la legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 " Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto" e successive modificazioni;
c) gli articoli 23, 24 e 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni;
d) la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni;
e) gli articoli dall’1 al 75, l’articolo 98, gli articoli dal 101 al 109, gli articoli dal 114 al 121 e l’articolo 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni;
f) la legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni;
g) la legge regionale 4 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di base informative territoriali" e successive modificazioni;
h) la legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni;
i) gli articoli 58, 59 e 60 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;
l) la legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 e successive modificazioni;
m) la legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni;
n) l 'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" e successive modificazioni.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione urbanistica e beni ambientali



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