Bollettino Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 32
TITOLO I
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.U.)
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda regionale per il diritto universitario (ARDSU) i fondi, nell'importo massimo di euro 518.900,00, già iscritti nella Missione 04 - Programma 04 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n.7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Azienda, relativamente all'esercizio finanziario 2017.
2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda regionale per il diritto universitario (ARDSU) i fondi, nell'importo massimo di euro 518.900,00, già iscritti nella Missione 04 - Programma 04 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n.7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Azienda, relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019.
Art. 2
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 dell'Azienda regionale per il diritto universitario (ARDSU), allegato alla presente legge.
TITOLO II
Norma finale
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
ALLEGATO (Omesso)