Bollettino Ufficiale n. 66 (Speciale) del 10 luglio 2020
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26 (Nuove norme in materia di sport)
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26 è sostituito dal seguente:
''1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 31 marzo del primo anno del triennio di riferimento, un programma triennale per l'impiantistica sportiva e un programma triennale per la promozione, il sostegno e la diffusione della pratica sportiva.''. (1)
2. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26 è sostituito dal seguente:
''1. Sulla base di ciascun programma triennale, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, approva entro il 30 giugno di ogni anno un piano annuale per l'impiantistica sportiva e un piano annuale per la promozione, il sostegno e la diffusione della pratica sportiva.''.
3. L'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26 è abrogato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
_____________________________________________________
NOTE:
(1) ERRATA CORRIGE: ''All'art.1, comma 1, della L.R. 9 luglio 2020, n. 21 ''Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26 (Nuove norme in materia di sport)'', dopo le parole ''programma triennale'' sono inserite le parole ''per l'impiantistica sportiva e un programma triennale'' , come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U.R. Parte prima del 16 luglio 2020.