Bollettino Ufficiale n. 29 (Speciale) del 9 aprile 2021
TITOLO I
Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) i fondi, nell'importo massimo di € 1.000.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 04 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 20 marzo 2020, n. 11 e ss.mm.ii, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Ente, relativamente all'esercizio finanziario 2020.
2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) i fondi, nell'importo massimo di € 1.000.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 04 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 20 marzo 2020, n. 11 e ss.mm.ii, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Ente, relativamente agli esercizi finanziari 2021 e 2022.
Art. 2
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., è approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020 - 2022 dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.), allegato alla presente legge.
TITOLO II
Norma finale
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.