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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge Regionale Basilicata 6 ottobre 2021, n. 41
Interventi per la valorizzazione e il riutilizzo di beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
 
Bollettino Ufficiale n. 76 (Speciale) dell'8 ottobre 2021


Art. 1

Oggetto e finalità

1. Per favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed il rilancio economico delle aziende confiscate, la Regione, nel rispetto di quanto determinato dalla normativa vigente in materia, sostiene e favorisce la restituzione alla comunità locale del patrimonio sottratto alle mafie.

2. La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, qualificati e diversificati, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali attraverso la definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale e solidale, oltre che per consentire la continuità produttiva e la tutela occupazionale delle aziende confiscate.

Art. 2

Obiettivi

1. La Regione Basilicata riconosce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e promuove il rilancio economico delle aziende confiscate, come disciplinato dalla normativa vigente in materia, quali strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà ed inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile ed inclusivo.

2. La Regione, per le finalità di cui all'art.1, promuove e sostiene il riutilizzo sociale, nonché la valorizzazione di beni ed aziende confiscati attraverso un sistema integrato di interventi fondato sui principi di legalità e trasparenza volto a contribuire:

a) all'effettivo riutilizzo sociale ed alla prevenzione di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio regionale attraverso la definizione di progetti sostenibili;

b) al monitoraggio delle esperienze in essere ed alla definizione di modelli di riutilizzo sociale sostenibili e replicabili;

c) alla centralità della tematica all'interno dell'intera programmazione regionale, assumendo la trasversalità della materia intesa di specifico interesse particolarmente per le politiche sociali e sociosanitarie, di sviluppo e turistiche, agricole e agroalimentari, culturali ed educative;

d) alla strutturazione di progetti di inclusione sociale, lavorativa e abitativa delle persone appartenenti alle fasce deboli ed a rischio di esclusione e marginalizzazione, delle persone e delle comunità migranti, delle persone e delle comunità rom, sinti e camminanti;

e) alla strutturazione di azioni di sviluppo produttivo, occupazionale, culturale e sociale del territorio regionale;

f) alla definizione di percorsi di innovazione sociale e di reti e distretti di economia sociale e solidale, nei diversi settori di intervento e innanzitutto quelli individuati come strategici della fornitura di beni e servizi, del turismo responsabile ed esperienziale, della produzione agricola ed agroalimentare, con particolare riguardo agli interventi di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

g) alla promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica dei cittadini e della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale, anche attraverso il coinvolgimento e la strutturazione di reti collaborative tra i diversi soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali interessati;

h) al sostegno alle aziende sequestrate o confiscate.

Art. 3

Iniziative a sostegno di aziende sequestrate o confiscate

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), promuove e intraprende azioni per il mantenimento dei livelli occupazionali nelle imprese sequestrate o confiscate e per favorire la continuità delle attività economiche delle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari. Quando sussistono le condizioni, la Regione agisce in tale ambito nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4

Piano strategico per i beni e le aziende confiscati

1. Il Piano strategico per i beni e le aziende confiscati, di seguito denominato Piano, è lo strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed il rilancio economico delle aziende confiscate presenti sul territorio regionale.

2. La Regione, tenuto conto di quanto previsto dal Piano nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati, adotta, con cadenza triennale il Piano, sentito l'Osservatorio regionale per i beni e le aziende confiscati di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).


3. Il Piano, articolato in Programmi annuali, è approvato entro il 31 marzo del primo anno di ciascun triennio, con delibera di Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti e speciali e il Consiglio delle autonomie locali, ove presente.

4. Il Piano indica:

a) gli specifici obiettivi e finalità della programmazione;

b) la sussistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio confiscato presente in Regione Basilicata, con le indicazioni inerenti le attività di riutilizzo sociale in essere;

c) gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle più complessive politiche regionali in rapporto allo specifico tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

d) gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate e comunque strategie ed azioni utili a promuovere la bonifica e la reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate;

e) gli indirizzi per la sperimentazione di interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;

f) gli indirizzi tesi alla specifica formazione professionale inerente al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed al rilancio economico delle aziende confiscate dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e degli amministratori regionali e locali;

g) gli strumenti di supporto al potenziamento delle capacità amministrative dei Comuni, con particolare attenzione al monitoraggio ed alla pubblicità dei dati come da obbligo di legge, alla promozione della cultura del riutilizzo sociale, al potenziamento delle capacità di coinvolgimento di enti e associazioni della società civile;

h) gli indirizzi tesi al coinvolgimento ed al supporto di specifiche azioni inerenti al riutilizzo sociale dei beni confiscati, promossi da Università, Associazioni, centri di studio e ricerca, scuole;

i) i criteri di accesso e di riparto del ''Fondo unico per le aziende ed i beni confiscati'' di cui all'articolo 7;

j) i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, nonché le modalità e le tempistiche delle azioni di monitoraggio relative agli interventi programmati.

5. Il Piano prevede l'interazione con altri Piani di sviluppo regionale e locale.

6. Il Piano può individuare specifici programmi di intervento che, per loro natura, richiedono il coinvolgimento di altri attori istituzionali, in raccordo con le relative programmazioni internazionali, nazionali, regionali e locali.

Art. 5

Verifica annuale del Piano

1. Nel quadro della pianificazione di cui all'articolo 4, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti e speciali, verifica annualmente lo stato di attuazione dei Programmi annuali contenuti nel Piano, operandone una revisione in caso di necessità.

2. Il Programma annuale tiene conto ed è redatto anche in sinergia con i Piani di Zona d'Ambito per meglio garantire la funzione sociale di riutilizzo dei beni confiscati.

Art. 6

Conferenza triennale

1. La Commissione consiliare competente e la Giunta regionale, d'intesa, organizzano, ogni tre anni, la Conferenza regionale sui beni e le aziende confiscati quale momento pubblico di confronto e dibattito sull'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. L'Osservatorio di cui all'articolo 8 presenta durante la Conferenza triennale una relazione sullo stato di attuazione della legge e delle iniziative contenute nel Piano triennale previsto all'articolo 4.

3. La partecipazione alla Conferenza triennale è aperta al pubblico.

Art. 7

Fondo per i beni e le aziende confiscati

1. É istituito il Fondo per i beni e le aziende confiscati, di seguito denominato Fondo, articolato in Missioni e Programmi e ripartito in quattro macroaree funzionali, ciascuna delle quali denominata Azione:

a) azione per le ristrutturazioni: sostiene programmi e progetti di ristrutturazione funzionale degli immobili confiscati alla criminalità organizzata già trasferiti al patrimonio indisponibile dei Comuni, cui gli stessi, in forma singola o consortile, possono accedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica predisposta dalla Regione a condizione di aver adempiuto a tutte le previsioni indicate dalla normativa di specie sui beni confiscati, innanzitutto la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei beni confiscati effettivamente trasferiti al proprio patrimonio;

b) azione per le start-up: sostiene nuovi programmi e progetti di innovazione sociale ed economia sociale da realizzare sui beni confiscati e promossi da cooperative e associazioni composte almeno per il 60 per cento da persone di età non superiore ai 40 anni. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile;

c) azione per la valorizzazione delle attività di riutilizzo sociale dei beni confiscati: sostiene il rafforzamento, l'ampliamento e l'internazionalizzazione di attività in essere sui beni confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato ed assegnato. Gli interventi incidono sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata. Accedono a questa azione i soggetti che, nel rispetto della normativa vigente, hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali, nonché le cooperative e le associazioni che promuovono eventi e manifestazioni il cui obiettivo specifico è la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile.

d) azioni per il rilancio economico delle aziende sequestrate o confiscate: sostiene la bonifica e la reimmissione all'interno del mercato delle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari, favorendone, nel rispetto della normativa vigente in materia, la continuità produttiva e la tutela occupazionale.

2. Le modalità operative per l'accesso al Fondo sono disciplinate da un apposito Cronoprogramma del Piano di cui all'articolo 4.

Art. 8

Osservatorio regionale per la valorizzazione di beni ed aziende confiscati

1. É istituito l'Osservatorio regionale per la valorizzazione di beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'Osservatorio ha funzione di promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione delle aziende e dei beni confiscati.

2. L'Osservatorio, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato, individua forme di cooperazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'Osservatorio può proporre all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e a tutti gli altri enti ed autorità interessati progetti inerenti il riutilizzo sociale e la valorizzazione di beni ed aziende sequestrati e confiscati.

3. L'Osservatorio, che ha durata pari a quella della legislatura durante la quale è istituito, è composto da:

a) il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;

b) il Presidente della Quarta Commissione consiliare permanente - Politica Sociale - o suo delegato;

c) il Commissario regionale antiracket e antiusura;

d) un rappresentante dell'ANCI;

e) un rappresentante per ogni altro osservatorio locale sui beni confiscati eventualmente attivato sul territorio regionale;

f) un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e che comunque abbia acquisito specifica e documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati.

4. I componenti dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio regionale e svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Ai lavori dell'Osservatorio possono essere invitati a partecipare l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, enti, dipartimenti, laboratori e osservatori istituiti presso le Università presenti in Regione, organizzazioni, cooperative, associazioni, singoli esperti che non figurano già tra i componenti dello stesso nonché gli assessori regionali competenti per specifici temi da trattare nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio.

5. La convocazione dell'Osservatorio può prevedere, quando utile ad affrontare questioni di particolare specificità, la convocazione anche dei soli componenti che hanno funzione, specializzazione e utilità alla specifica materia da trattare.

6. L'Osservatorio si avvale del supporto dei competenti uffici del Consiglio regionale e degli enti strumentali e delle agenzie regionali che gli stessi possono individuare. L'Osservatorio dispone di una propria sezione dedicata all'interno del portale della Regione che, oltre alle informazioni ed alla pubblicità delle proprie attività, ospita il sistema interattivo di mappatura di cui al comma 7.

7. L'Osservatorio provvede a dotarsi di un sistema interattivo di mappatura dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, che raccoglie e fornisce informazioni, di tipo quantitativo e qualitativo, sul patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio regionale, attraverso tecniche di georeferenziazione. La Regione promuove la stipula di accordi e convenzioni sia con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sia con altri eventuali sistemi di monitoraggio su aziende e beni confiscati promossi da altri enti, associazioni o gruppi al fine di promuovere l'interazione dei rispettivi sistemi. Il sistema di mappatura è ospitato all'interno della sezione del portale della Regione dedicata all'Osservatorio regionale su beni ed aziende sequestrati e confiscati.

Art. 9

Percorsi di formazione e rafforzamento delle competenze professionali in materia di beni ed aziende sequestrati e confiscati

1. La Regione, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Università o Associazioni con documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati, organizza percorsi di orientamento e formazione per amministratori regionali e degli Enti locali per potenziarne le competenze tecniche.

2. La Regione, per consentire un appropriato supporto tecnico, in collaborazione con Università o Associazioni con documentata esperienza in materia di gestione di aziende e beni confiscati, promuove corsi di aggiornamento professionale per il personale amministrativo regionale e degli Enti locali con competenze specifiche sui beni, soprattutto aziendali, confiscati alle mafie. Per i beni aziendali confiscati, i corsi di formazione sono volti anche a fornire una preparazione adeguata a soggetti in grado di supportare le aziende dalla fase del sequestro a quella della confisca.

Art. 10

Iniziative con gli Enti locali

1. La Regione promuove la sottoscrizione di intese con gli Enti locali per l'apertura, nei rispettivi territori, di Sportelli attraverso cui diffondere la conoscenza delle attività riguardanti la gestione di beni ed aziende sequestrati e confiscati e fornire sostegno allo sviluppo di progetti di riutilizzo sociale dei beni che coinvolgano, in modo particolare, le realtà del Terzo Settore.

Art. 11

Protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 ed allo scopo di permettere una più agevole interazione tra le attività di specifica competenza, promuove la stipula di un Protocollo d'Intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 12

Task force regionale

1. La Regione costituisce una task force regionale indirizzata allo sviluppo di progettualità di riutilizzo sociale dei beni confiscati e di rilancio economico delle aziende confiscate alla criminalità organizzata nel proprio territorio, attraverso la creazione di un team tematico e multidisciplinare, che investa più direzioni generali in modo da garantire attività e progettualità che possano investire più ambiti e che possa impostare il lavoro di networking a livello nazionale ed europeo per condurre partenariati a presentare proposte progettuali alle prossime call comunitarie.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuano, d'intesa tra loro, la direzione generale cui affidare il compito di promuovere, programmare e coordinare gli interventi necessari per la costituzione e l'implementazione della task force regionale di cui al comma 1.

Art. 13

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti con gli interventi finalizzati al riutilizzo sociale ed alla valorizzazione di beni ed aziende confiscati.

2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione triennale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) la mappatura su beni ed aziende sequestrati e confiscati presenti nel territorio regionale;

b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;

c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti;

d) il programma e le proposte per i lavori del triennio seguente.

3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.

4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 14

Norma finanziaria

1. Agli oneri, sia di natura corrente che di spesa capitale, derivanti dall'attuazione della presente legge e dal finanziamento delle azioni ivi previste, quantificati per ciascuna annualità degli esercizi finanziari relativi al triennio 2021-2023 in € 150.000,00, di cui € 50.000,00 per la spesa corrente ed € 100.000,00 per la spesa in conto capitale, si fa fronte mediante prelevamento dalle risorse stanziate nel Bilancio della Regione per il triennio 2021-2023 sulla Missione 20 Fondi ed accantonamenti, Programma 03 Altri Fondi.

2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata alle necessarie variazioni di bilancio, con la creazione di due diversi capitoli, uno per la spesa di natura corrente ed uno per la spesa di natura capitale.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


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