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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge Regionale Basilicata 4 dicembre 2018, n. 51
Istituzione della banca del latte umano donato della Basilicata
 
Bollettino Ufficiale n. 53 (Speciale) del 5 dicembre 2018

Art. 1
Principi

1. Al fine di promuovere l'allattamento materno è istituita la Banca del latte umano donato della Basilicata.

2. La donazione del latte umano non deve prevedere alcuna forma di remunerazione né per la donazione, né per il suo utilizzo.

3. Ad ogni madre è garantito il diritto di scegliere liberamente con quale tipo di latte nutrire il proprio figlio.

4. Il latte di una donatrice non può essere somministrato ad un bambino, di verso dal proprio, senza il consenso scritto dei genitori dello stesso.

Art. 2
Compiti della Banca del latte umano donato

1. I compiti della Banca del latte umano donato sono svolti nell'esclusivo interesse della salute dei bambini.

2. La Banca del latte umano donato rappresenta un servizio costituito al fine di selezionare, raccogliere, controllare, trattare, conservare, distribuire latte umano donato, da utilizzare per specifiche necessità mediche assicurando il rispetto delle norma in materia e, in ogni caso, l'applicazione delle procedure e delle tecniche dettate dalla migliore scienza medica.

3. La Banca del latte umano donato distribuisce il latte materno della madre o quello di una donatrice, eventualmente arricchito, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 7 e con particolare attenzione nei confronti dei neonati prematuri o affetti da malattie dell'apparato digerente, di origine immunologica e allergica.

Art. 3
Costituzione della Banca del latte umano donato

1. Il Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, individua la struttura ospedaliera in cui opera la Banca del latte umano donato della Basilicata.

2. La Banca del latte umano donato promuove:

a) la cultura della donazione;

b) la motivazione alla donazione del latte umano basata sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno;

c) la diffusione di informazioni sull'utilità del latte umano donato e sulle metodiche di trattamento impiegate per garantire la sicurezza e la qualità del prodotto finale.
Art. 4
Garanzie di qualità del latte umano donato

1. La Banca del latte umano donato opera nel rispetto delle Linee di indirizzo nazionali per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, della promozione e del sostegno dell'allattamento al seno.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 7 disciplina, in particolare, a garanzia della qualità del latte umano donato:

a) i criteri di esclusione dalle donazioni;

b) le procedure per la raccolta e la conservazione del latte;

c) le procedure operative;

d) i requisiti strutturali.
3. Il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali è verificato dal Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata.

Art. 5
Accoglimento e identificazione delle donatrici

1. Alle donatrici del latte materno sono fornite tutte le informazioni necessarie per effettuare la donazione con consapevolezza e responsabilità. Il consenso alla donazione del latte materno va espresso per iscritto. Le donatrici del latte materno vengono identificare nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. La selezione delle donatrici viene eseguita in modo tale da tutelare la salute delle stesse donatrici, delle madri naturali e dei bambini riceventi. A tal fine, si tiene particolarmente conto degli stili di vita, di fattori di rischio quali l'utilizzo di droghe, alcool o tabacco, nonché dei rischi di malattie sessualmente trasmissibili.

Art. 6
Riservatezza dei dati della Banca del latte umano donato

1. Tutti i documenti e i codici identificativi della Banca del latte umano donato sono conservati nel rispetto delle norme vigenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ''Codice in materia di protezione dei dati personali'' e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 fissa i criteri per l'individuazione dei soggetti che possono accedere ai dati, le garanzie a tutela delle informazioni presenti nel registro delle donazioni e dei dati sanitari raccolti, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

Art. 7
Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare, emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo.

Art. 8
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per le spese in conto capitale, quantificati per l'anno 2019 in euro 50.000,00, trovano copertura nell'ambito degli ''Interventi per il potenziamento della rete sanitaria e ospedaliera'' di cui alla Missione 13, Programma 05 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Basilicata.

2. Le attività di raccolta e conservazione del latte umano sono svolte ad invarianza di spese con le risorse umane disponibili.

Art. 9
Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


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