Bollettino Ufficiale n. 42 del 04 ottobre 2018
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Art. 1
Modifiche all'art. 2 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 ''Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale''
1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito:
''5. Qualora il candidato Presidente non eletto si dimetta o decada dalla carica di Consigliere, il seggio è assegnato alla lista circoscrizionale cui è stato sottratto ai sensi dell'art. 20, comma 5, lettera c).''
Art. 2
Modifiche all'art. 4 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 ''Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi''
1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, dopo la parola ''censimento'' è aggiunta la seguente: ''generale''.
Art. 3
Modifiche all'art. 6 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 ''Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale''
1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito:
''1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, contestualmente alla presentazione delle liste a lui collegate con le modalità di cui all'art. 10, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, che le invia all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.''.
Art. 4
Modifiche all'art. 7 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 ''Presentazione delle liste elettorali''
1. 1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito:
5. ''In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali per i partiti o i gruppi politici che, nelle ultime elezioni regionali o politiche, hanno presentato candidature con il medesimo contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio nel Consiglio regionale o in Parlamento. L'esonero dalla sottoscrizione è previsto anche in caso di presentazione di liste con contrassegno composito che riproduca in tutto o in parte il contrassegno medesimo insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi.''
Art. 5
Modifiche all'art. 8 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 ''Organi elettorali''. Abrogazione
1. L'art. 8 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito:
''Articolo 8
Organi elettorali
1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, sono costituiti l'Ufficio centrale regionale e l'Ufficio centrale circoscrizionale per ciascuna delle due circoscrizioni provinciali.
2. L'Ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione ed è composto da tre magistrati dei quali uno con funzione di Presidente nominati dal Presidente della Corte d'Appello medesima. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale regionale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'Appello.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di Provincia ed è composto da tre magistrati di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale stesso. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del Tribunale stesso.
4. L'Ufficio centrale circoscrizionale sopraintende alle operazioni previste dalla presente legge.
5. L'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale e per la distribuzione tra le diverse coalizioni e liste del premio di maggioranza. Svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla presente legge.
6. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Giunta regionale assume tutte le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'amministrazione statale centrale e periferica.''.
2. E' abrogato l'articolo 25 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 ''Norma transitoria''.
Art. 6
Modifiche all'art. 12 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 ''Esame ed ammissione delle liste e delle candidature. Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati''
1. L'art. 12 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito:
''Articolo 12
Esame ed ammissione delle liste e delle candidature.
Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 10, comma 1:
a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 e all'art. 3, comma 3 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;
b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione o un numero di candidati dello stesso sesso eccedente il 60% del totale, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10, comma 4 e dell'articolo 3, comma 3;
c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e);
d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 11, comma 2;
e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;
f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f).
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso è depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.''.
Art. 7
Modifiche all'art. 13 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 ''Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione''
1. L'art. 13 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito:
''Articolo 13
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 16, comma 3, effettuato alla presenza dei delegati di lista;
b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 16, comma 2, effettuato alla presenza dei delegati di lista;
c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
d) procede, per mezzo del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;
e) trasmette immediatamente al Dipartimento Presidenza della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.''.
Art. 8
Modifiche all'art. 19 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 ''Clausola di sbarramento''
1. 1. All'art. 19 legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è aggiunto il seguente comma:
'' 4. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, almeno il quattro per cento dei voti validi, anche se facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno dell'otto per cento dei voti validi.
In tal caso le suddette liste partecipano all'assegnazione dei seggi come liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di coalizioni.''
Art. 9
Modifiche all'art. 20 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 ''Assegnazione dei seggi''
1. L'art. 20 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito:
''Articolo 20
Assegnazione dei seggi
1. Compiute le operazioni di cui all'art. 15, co 1 e 2, della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidenti della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, ottenuti da ciascuna lista nelle singoli sezioni della circoscrizione;
c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale della coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali collegate;
f) divide il totale dei voti validi espressi a favore di tutte le liste della circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle Sezioni, con i relativi atti e documenti allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.
3. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni degli Uffici centrali circoscrizionali:
a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto alla carica di Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando le cifre elettorali circoscrizionali definite ai sensi del comma 1, lettera b);
c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste, corrispondente ai voti validi riportati nel complesso delle circoscrizioni.
d) divide la cifra elettorale delle coalizioni e dei gruppi di liste, ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 19, successivamente per 1, 2, 3, 4 … e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
e) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera d), i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare e determina in tal modo quanti seggi spettano a ciascuna coalizione o gruppo di liste;
f) l'Ufficio verifica che almeno dodici seggi, escluso quello attribuito al Presidente eletto, siano stati assegnati al gruppo di liste o alla coalizione ad esso collegata. Se i seggi riportati sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce al gruppo o alla coalizione, i seggi necessari per raggiungere tale consistenza, a condizione che il Presidente eletto abbia ricevuto almeno il 40% dei voti validamente espressi. Se invece il Presidente eletto ha ottenuto meno del 40% dei voti validamente espressi, al gruppo o alla coalizione ad esso collegati sono attribuiti: 11 seggi, se il Presidente eletto ha ottenuto almeno il 30 % dei voti validamente espressi; 10 seggi nelle altre ipotesi. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano soltanto nelle ipotesi in cui il gruppo o la coalizione collegate al Presidente eletto non abbiano già raggiunto o superato le soglie di seggi sopra indicate sulla base del riparto di cui alla precedente lettera e). L'Ufficio, una volta determinato il numero di seggi assegnato al gruppo o coalizione collegati al Presidente eletto, distribuisce i seggi residui tra le altre coalizioni e gruppi di liste con le modalità di cui alla lettera e);
g) in ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione collegata al candidato eletto Presidente, non possono essere attribuiti più di 14 seggi. Se i seggi assegnati sono in numero superiore, l'Ufficio sottrae al gruppo di liste o alla coalizione collegata al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna alle restanti coalizioni e gruppi di liste, seguendo la graduatoria dei quozienti di cui alla lettera d);
h) nel caso in cui il gruppo di liste o la coalizione collegata al Presidente eletto ottenga un numero di seggi non inferiore a 12 e non superiore a 14, resta fermo il riparto di cui alla lettera e);
i) L'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi tra i gruppi di liste della medesima coalizione. A tal fine divide la cifra elettorale dei gruppi di liste appartenenti alla coalizione, successivamente per 1, 2, 3, 4, …; forma, poi, una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti, scegliendo i più alti in numero uguale a quello dei seggi assegnati alla coalizione e determinando in tal modo i seggi da attribuire a ciascun gruppo.
4. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale, assegnataria di seggi, per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 5, lettera b);
b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.
5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 4, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 3, sottrae i seggi in eccedenza alle liste circoscrizionali, partendo da quelle che hanno avuto assegnati più seggi e seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone, in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 4, lettera b), e distribuisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dall'art. 4, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 3. Qualora a seguito delle predette operazioni, non vengano assegnati tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'art. 4, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo;
c) individua il seggio spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo, riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale.
6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 4, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 5, lettera b). In nessun caso alle circoscrizioni può essere attribuito un numero di seggi superiore rispetto al numero di seggi risultante dalla ripartizione di cui all'articolo 4 della presente legge, al netto del seggio di cui al comma 5, lettera c) del presente articolo. Il Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, quindi, proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 1, lettera d).
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta nella prima adunanza del Consiglio stesso; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d‘Appello.''.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata