Bollettino Ufficiale n. 52 (Supplemento ordinario) del 4 dicembre 2018
Art. 1
Modifica del comma 4 dell'articolo 14 legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è così modificato:
''4. L'iscrizione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è confermata, all'inizio della legislatura regionale, prima dello svolgimento dei congressi, previa verifica di certificazione, attestante la permanenza all'estero, da parte delle autorità consolari, da documenti ufficiali rilasciati dal Comune o da autorità o enti previdenziali stranieri ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.''.
Art. 2
Neutralità finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.