Bollettino Ufficiale n. 52 (Supplemento ordinario) del 4 dicembre 2018
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina le iniziative regionali a sostegno delle attività messe in campo dalle Parrocchie, dagli oratori, dagli istituti cattolici, dagli istituti di culto riconosciuti dallo Stato di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che recita ''Gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, o intese operanti nel settore della programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali'' e alla legge 1° agosto 2003, n. 206 ''Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo'' e riconosce le loro iniziative.
2. La Regione a tal fine riconosce e valorizza la funzione sociale, aggregativa, educativa e formativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti della Chiesa Cattolica e dalle altre confessioni religiose con le quali lo stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione, mediante attività di oratorio o attività similari; le attività sono finalizzate alla promozione dello sviluppo individuale e alla socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità, nonché all'aggregazione e alla socializzazione degli stessi mediante la realizzazione di programmi e protocolli di intesa rivolti alla diffusione dello sport, della solidarietà, delle iniziative culturali, del contrasto all''emarginazione sociale, alla discriminazione razziale, al disagio e alla devianza in ambito minorile.
3. L'oratorio, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 della L.R. n. 4/2007, si configura anche nella rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza quale soggetto sociale ed educativo delle comunità locali, rivolto alla promozione dell'integrazione sociale e per il contrasto all'emarginazione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilità e delle famiglie che vi accedono spontaneamente.
Art. 2
Azioni di sostegno
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione adotta con deliberazione della Giunta regionale, in ragione della dotazione finanziaria in bilancio, un programma annuale, consultato il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4 della presente legge.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione sottoscrive protocolli d'intesa separatamente con:
- La Conferenza Episcopale di Basilicata (CEB), in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio lucano, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti delle associazioni cattoliche nazionali degli oratoti presenti in Basilicata;
- i singoli enti di culto, o organizzazioni che li rappresentano, con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.
3. I protocolli d'intesa:
a) definiscono gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione ed alla promozione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio e similari, dei suddetti soggetti a favore dei minori, adolescenti ed a sostegno delle famiglie, in particolare quelle attività finalizzate alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative del tempo libero, a favore dell' integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile;
b) individuano le forme di collaborazione tra la Regione, la Conferenza Episcopale di Basilicata e con gli altri enti di culto;
c) stabiliscono i casi e le modalità con cui i soggetti di cui al precedente comma 1 partecipano agli organismi regionali che si occupano delle materie d'intervento legate ai minori, agli adolescenti ed ai giovani;
d) elencano le materie, i modi ed i casi in cui i soggetti di cui al precedente comma 1 presentano proposte e programmi ed esprimono parere consultivo in sede di elaborazione delle linee di programmazione della politica regionale, nelle materie di cui alla lettera c);
e) stabiliscono, sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie di cui alla legge regionale 28 marzo 1996 n. 17 ''Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in Basilicata'', i criteri con i quali Regione ed enti locali lucani possono concedere ai soggetti di cui all'articolo 1, in comodato, beni immobili e mobili, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 206/2003.
Art. 3
Concessione contributi
1. La Regione sostiene, nello spirito di sussidiarietà, le attività socio-educative individuate nei protocolli d'intesa di cui all'articolo 3 svolte dagli oratori, da attività similari di altre confessioni religiose, con finanziamenti volti
a conseguire i seguenti obiettivi:
a) sostegno alla qualificazione e formazione degli operatori che agiscono nell'ambito degli oratori o attività similari di altre confessioni religiose;
b) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di differenti forme di discriminazione, devianza e disabilita;
c) realizzazione di percorsi di formazione di cittadinanza attiva, di integrazione sociale ed intergenerazionale, di sport e tempo libero, di cultura, di solidarietà e promozione civile e sociale;
d) riadattamento e riqualificazione delle strutture esistenti e acquisto di arredi, attrezzature e strumenti didattici, diretti anche ad una maggiore partecipazione di soggetti diversamente abili.
2. Le parrocchie, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato presentano alla Regione Basilicata entro il 15 luglio di ogni anno, i progetti concernenti le attività di oratorio o attività similari che perseguono gli obiettivi indicati e le finalità della presente legge.
3. La Regione, avvalendosi del Comitato Tecnico -Scientifico di cui all'art. 4, valuta i progetti e concede finanziamenti per la loro realizzazione nei limiti dello stanziamento iscritto a bilancio, sulla base di una graduatoria formulata tenendo presente specifici criteri di meritevolezza e di proporzionalità in base alle popolazioni residenti stabiliti nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui all'art. 2 della presente legge.
4. Nell'ambito degli obiettivi fissati nei Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio Sanitari, i comuni associati in Ambiti Socio Territoriali possono stipulare convenzioni con gli oratori attivi nel territorio del proprio Ambito, che siano costituiti e risultino operativi da almeno un anno, per concorrere al potenziamento della rete formale dei servizi alle persone e alle comunità e per lo svolgimento di attività di utilità sociale, nonché per la partecipazione all'amministrazione condivisa dei beni comuni.
Art. 4
Comitato Tecnico-scientifico
1. Per la valutazione dei progetti e delle iniziative da realizzare, nell'ambito delle attività previste dalla presente legge, è istituito un Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato, aperto ai rappresentanti autorizzati dalla CEB e alle organizzazioni rappresentative delle confessioni acattoliche è composto da sei componenti, nominati dal Consiglio regionale in base ad una comprovata esperienza, in campo pedagogico, delle attività sociali, culturali e sportive e comunque dei problemi dell'infanzia. Del Comitato fa parte il Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
3. I componenti del comitato, scelti tra persone che non hanno rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni autonome o libero-professionali con la Regione, durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
4. Il comitato adotta un documento di programma annuale con l'indicazione analitica di tutte le attività, le iniziative ed i progetti ritenuti meritevoli di specifico sostegno. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri indicati negli artt. 2 e 3. Con specifico regolamento della Giunta regionale sono individuate le modalità di funzionamento del Comitato.
5. Nel rispetto di quanto già previsto all'art. 14 della L.R. n. 4/2007, la Regione in fase di elaborazione dei Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio Sanitari triennali, può invitare il Comitato a far parte degli appositi tavoli di programmazione partecipata mediante rappresentante da esso designato. Analogamente i Comuni associati in Ambiti Socio Territoriali possono coinvolgere gli oratori attivi nel territorio del proprio Ambito, che siano costituiti e risultino operativi da almeno un anno, nelle attività di progettazione partecipata degli interventi e dei servizi che concorrono alla formazione dei rispettivi Piani Intercomunali dei Sevizi Sociali e Socio Sanitari.
Art. 5
Linee guida
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, adotta le linee guida per l'attuazione della presente legge.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 40.000,00 e per l'anno 2020 di euro 40.000,00.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando Missione, Programmi e Capitoli come per legge.
Art. 7
Norma Finale
1. La presente legge è pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.