Bollettino Ufficiale n. 2 dell'1 febbraio 2017
Art. 1
Finalità e Funzioni della Regione
1. La Regione Basilicata esercita le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, nonché di quelle relative all'organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro, ispirando la sua azione ai principi di concertazione, sussidiarietà e leale collaborazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti sociali, in particolare, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli enti bilaterali da essi istituiti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, in conformità ai principi indicati dall'art. 10, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30.
2. In particolare, la Regione Basilicata orienta la propria azione al perseguimento delle seguenti finalità:
a) garantire la libera scelta dei lavoratori attraverso un sistema di servizi per il lavoro costituito da operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati, ai sensi della disciplina di cui alla presente legge regionale e al Regolamento regionale, da approvarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale e in coerenza con gli indirizzi generali definiti, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ed in accordo con le linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
b) promuovere la qualità, la regolarità, la sicurezza e la stabilità del lavoro;
c) realizzare interventi che garantiscano continuità nella permanenza in attività dei lavoratori;
d) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
e) accrescere la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori per favorirne l'occupabilità nonché la competitività e la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico e produttivo territoriale;
f) supportare l'inserimento nel mondo del lavoro e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili e dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e, in generale, delle persone in condizioni di svantaggio, così come individuate dal Regolamento UE n. 651/2014;
g) rendere operativo il principio di attivazione delle persone nel mercato del lavoro e il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità ed i livelli essenziali di prestazione di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs. n. 150/2015.
3. La Regione Basilicata esercita, inoltre, la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive.
4. La Regione Basilicata, nell'ambito delle sue competenze, promuove un sistema regionale di accreditamento dei servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione in una logica di rete tra soggetti pubblici e privati.
5. La Regione Basilicata attraverso l'istituto dell'accreditamento, riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, erogando sul territorio regionale servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.
Art. 2
Sistema di accreditamento regionale
1. Il sistema di accreditamento regionale mantiene in capo alle strutture regionali dei servizi per il lavoro un fondamentale ruolo di coordinamento e di regia della rete.
2. I soggetti accreditati svolgono le loro attività a supporto della Regione Basilicata e dell'Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (L.A.B.), nell'attuazione delle politiche di intervento definite dalla Giunta regionale e a completamento della gamma dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego.
3. Il sistema dell'accreditamento dei servizi per il lavoro si affianca al sistema regionale vigente di accreditamento degli organismi di formazione.
Art. 3
Rete regionale
1. La Rete regionale dei servizi per il lavoro è costituita dalla Regione, dall'Agenzia regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata di cui all'art. 26, commi 1 e 2 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30 che opera anche tramite i Centri per l'Impiego. La Regione Basilicata opera quale soggetto di riferimento per la programmazione e il coordinamento degli interventi di politica del lavoro attuate dall'Agenzia e dagli altri soggetti, pubblici e privati accreditati che erogano servizi per il lavoro.
2. La Rete regionale dei servizi per il lavoro si fonda sulla cooperazione tra i soggetti che vi partecipano, in conformità agli indirizzi e agli obiettivi di programmazione regionale.
3. La Regione Basilicata, nel disciplinare, per i soggetti diversi dall'Agenzia del Lavoro e dai Centri per l'Impiego, il sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro di soggetti privati e pubblici, introduce standard di qualità per il funzionamento della Rete e l'erogazione dei servizi, coerenti con le previsioni del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
4. La Regione Basilicata, per il buon funzionamento della Rete, offre ai soggetti accreditati:
a) informazioni sull'andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni formativi e occupazionali del territorio;
b) informazioni sui percorsi formativi attivati dalla regione a favore dei lavoratori inoccupati, sospesi o disoccupati;
c) informazioni sugli strumenti regionali in materia di lavoro.
5. I servizi per il lavoro sono erogati senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità.
6. La Regione Basilicata promuove l'ampliamento della rete dei servizi per il lavoro, specializzando ed integrando i servizi finalizzati all'occupazione e collegandone l'erogazione agli obiettivi occupazionali previsti dalla programmazione regionale.
7. La Rete si articola e opera nel territorio anche in raccordo con le Agenzie per il Lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, ai fondi inter-professionali per la formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000, alle istanze collegate alle rappresentanze sindacali ed imprenditoriali, ai fondi bilaterali ex art. 12, comma 4 del D. Lgs. n. 276/2003, alle Camere di Commercio (CCIAA), università, istituti di scuola secondaria di secondo grado, Aziende sanitarie locali e Comuni.
8. Nell'ambito della Rete opera l'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, quale struttura della Regione Basilicata nell'ambito del nodo regionale del Sistema Informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 150/2015.
9. La Rete, anche attraverso l'apporto specialistico dei suoi componenti, deve tendere a:
a) aumentare sul territorio i punti erogatori di servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta;
b) aumentare la capacità di intercettare i fabbisogni dei datori di lavoro;
c) aumentare la capacità di erogare servizi differenziati in base alle categorie di fruitori e dei loro bisogni, alle peculiarità territoriali e dei singoli settori economici.
10. La partecipazione alla Rete consente a ciascun soggetto di apportare le proprie specificità e di avvalersi della cooperazione degli altri soggetti per la produzione dei propri servizi, nell'ambito di un sistema di convenienze reciproche.
Art. 4
Servizi pubblici per il lavoro
1. La Regione Basilicata, all'interno del Sistema Integrato per l'apprendimento permanente e il sostegno alle transizioni nella vita attiva, istituito dalla L.R. n. 30/2015, si avvale dell'Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata, allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. I percorsi di cui al precedente comma 1, strutturati anche in forma integrata, sono finalizzati ad erogare nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, la Regione Basilicata svolge le attività, di cui ai commi 1 e 2, direttamente ovvero, con l'esclusione della profilazione, della stipula del patto di servizio personalizzato di cui agli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati accreditati, sulla base dei costi standard definiti dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.
4. La Regione Basilicata individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
5. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale, la Regione può affidare, ad uno o più soggetti accreditati, specifici servizi per il lavoro, anche di natura specialistica su target di cittadini definiti.
6. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla L. n. 68/1999, in quanto compatibili.
Art. 5
Soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro
1. La Regione Basilicata definisce il proprio regime di accreditamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in conformità ai principi generali di cui all'art. 12 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e nel rispetto dei principi di proporzionalità, semplificazione e non aggravio dei procedimenti amministrativi.
2. La Regione Basilicata assicura la coerenza del sistema di accreditamento regionale dei servizi per il lavoro con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.
3. I requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere, sono dettagliati con provvedimento della Giunta regionale, di cui al successivo art. 7.
4. I soggetti accreditati operano in collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego nella gestione dei servizi per il lavoro.
Art. 6
Sistema di sostegno alla persona nelle politiche attive del lavoro
1. La Regione Basilicata promuove e realizza un sistema di sostegno alla persona con politiche attive del lavoro attraverso l'accompagnamento alla qualificazione ed alla formazione professionale per la ricollocazione e nella ricerca del lavoro.
2. La Regione Basilicata, per l'attuazione del sistema di sostegno di cui al comma 1, individua, con specifici atti normativi, le risorse finanziarie da destinare alla fruizione dei servizi di politiche attive del lavoro calibrate sul profilo personale di occupabilità.
Art. 7
Procedure di accreditamento
1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, la Giunta regionale determina, previo parere della competente Commissione Consiliare, nel rispetto dei principi generali individuati dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e, in particolare, di quanto previsto all'art. 12 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150:
a) le tipologie dei servizi al lavoro per i quali è necessario l'accreditamento;
b) i requisiti minimi per l'accreditamento, giuridico-finanziari, strutturali e professionali nonché il rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;
c) la procedura per l'accreditamento;
d) le ipotesi e le procedure di sospensione e di revoca dell'accreditamento;
e) l'istituzione, presso il competente Dipartimento regionale, dell'elenco dei soggetti accreditati e delle relative modalità di tenuta;
f) i criteri di misurazione di qualità, efficacia, efficienza ed affidabilità dei servizi erogati dai soggetti accreditati nonché gli standard rispetto ai risultati attesi, ai costi, alle condizioni di erogazione e alle regole di ripetizione nel tempo.
2. Ai fini della concessione dell'accreditamento, costituisce requisito non derogabile l'applicazione integrale, da parte dei soggetti richiedenti, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. II mancato rispetto di quanto disposto dal comma 2 costituisce presupposto per la revoca immediata dell'accreditamento.
4. Il sistema regionale di accreditamento dei servizi per il lavoro assicura l'interconnessione con il sistema informativo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ed è finalizzato anche alle attività di monitoraggio e valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
5. La Regione, con apposito provvedimento di Giunta, provvede ad adeguare la disciplina dell'accreditamento alle determinazioni sui relativi criteri stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.150 nonché alle determinazioni assunte dall'ANPAL, ai sensi dell'art. 9 e dell' art. 18 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 anche in relazione ai soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
Art. 8
Programmazione regionale
1. Tutti i soggetti che fanno parte della Rete regionale dei servizi per il lavoro uniformano la propria azione agli indirizzi regionali e al Piano triennale in materia di apprendimento a sostegno delle transizioni nella vita attiva di cui all'art. 18 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30, strumento di indirizzo e programmazione pluriennale attraverso il quale la Regione realizza la programmazione in materia di politiche del lavoro e al Piano annuale degli interventi predisposto dall'Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (L.A.B.) di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.