Bollettino Ufficiale (Supplemento ordinario) n. 31 del 3 agosto 2018
TITOLO I
Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.)
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.) i fondi, nell'importo massimo di euro 2.600.000,00, già iscritti nella Missione 07 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia relativamente all'esercizio finanziario 2018.
2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.) i fondi, nell'importo massimo di euro 2.600.000,00, già iscritti nella Missione 07 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia relativamente agli esercizi finanziari 2019 e 2020.
Art. 2
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020 dell'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), allegato alla presente legge.
TITOLO II
Norma finale
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.