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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge Regionale Basilicata 29 maggio 2017, n. 9
Disciplina sulle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e sul rilascio dell'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue
 
Bollettino Ufficiale n. 15 dell'1 giugno 2017

Art. 1
Oggetto e finalità
1. In attuazione dell'art. 126, comma 1 e dell'art. 124, comma 6 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ''Norme in materia ambientale'' e ss.mm.ii., la presente legge disciplina:
a) le modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
b) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio o se già in esercizio, per il periodo di tempo necessario all'esecuzione degli interventi, sugli impianti e infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
2. La presente legge, nel pieno rispetto delle normative vigenti, assicura:
a) la tempestiva realizzazione degli interventi sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o sulle infrastrutture ad essi connesse, necessari per superare le procedure di infrazione comunitaria;
b) il mantenimento della qualità dei corpi idrici ricettori in cui recapitano gli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane nelle fasi di potenziamento, ristrutturazione o adeguamento, nei periodi avviamento, nei casi di guasti e di arresto nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime;
c) adeguati controlli sulle attività di adeguamento degli impianti di che trattasi e sulla qualità dei corpi idrici ricettori.

Art. 2
Titolarità dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue
1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 124 del D. Lgs n. 152/2006 l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Relativamente allo scarico delle acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento ricompresi nella gestione del servizio pubblico di fognatura e depurazione di cui al Servizio Idrico Integrato, il soggetto titolato a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico in ogni caso è il ''gestore del servizio idrico integrato'' come definito dall'articolo 74 comma 1, lettera r) del D. Lgs. n. 152/06.

Art. 3
Disposizioni in materia di approvazione dei progetti impianti trattamento acque reflue urbane
1. I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono redatti secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida regionali di cui al successivo art. 5 nonché in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile.
2. Gli elaborati progettuali, individuati dalla normativa in materia di lavori pubblici, sono integrati da appositi disciplinari atti a definire le caratteristiche di qualità e le modalità di scarico durante le fasi di avviamento di un nuovo impianto o durante gli interventi sugli impianti esistenti relativi a parti dei medesimi il cui mancato funzionamento ne compromette temporaneamente l'efficienza.
3. Per tutti i progetti, sia quelli relativi ai nuovi impianti, sia quelli relativi ad interventi su impianti esistenti, è obbligatorio un disciplinare di gestione speciale dedicato a regolare i periodi di avviamento, di manutenzione programmata o a disciplinare le modalità di ripristino funzionale dell'impianto in esito a interventi di adeguamento, a guasti, a malfunzionamenti o interruzioni dovute a cause di forza maggiore.
4. Il progetto degli impianti di cui al comma 1, nei vari livelli di progettazione, è redatto secondo le modalità del vigente codice dei lavori pubblici ed è approvato dalla stazione appaltante in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni regionali e statali in tema di lavori pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato.

Art. 4
Autorizzazione provvisoria
1. L'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue è rilasciata dalle Province, in qualità di autorità competenti.
2. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata:
a) per gli scarichi dei nuovi impianti per il tempo necessario al loro avvio;
b) per gli scarichi di impianti già in esercizio per il periodo di tempo necessario all'esecuzione dei relativi interventi.
3. L'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane oggetto di interventi finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione è rilasciata dalle Province sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 23, comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4. Entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione provvisoria, il soggetto titolato a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 2, presenta alla Provincia di competenza, istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 e sulla base delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 689 del 22 giugno 2016.

Art. 5
Linee guida regionali
1. Per le finalità di cui all'art. 1 e per l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4, la Giunta regionale, previo parere della Commissione competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, con provvedimento emanato su proposta del Dipartimento competente, le linee guida contenenti le disposizioni in materia:
a) di redazione e modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e dei relativi disciplinari;
b) di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, all'avvio e per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse;
c) di deroghe ai limiti e di idonee prescrizioni e controlli per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime;
d) alle autorizzazioni di impianti di depurazione con potenzialità inferiore a 2000 AE;
e) di esecuzione dei controlli relativi al monitoraggio dei corpi idrici recettori durante la vigenza dell'autorizzazione provvisoria.
2. Con ulteriori provvedimenti, emanati su proposta del Dipartimento competente, la Giunta regionale disciplina, in quanto coerenti con le finalità di cui all'art. 1, anche le tematiche relative:
a) alle acque reflue domestiche ed assimilate;
b) agli scaricatori di piena;
c) alla fitodepurazione oltre che la tematica delle acque meteroriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in ottemperanza dell'art.113, comma 3 del D. Lgs. n. 152/06.
3. Nella predisposizione e nella successiva adozione del provvedimento indicato al comma 1, la Giunta regionale si attiene ai criteri di seguito indicati:
a) la durata massima dell'autorizzazione provvisoria, in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 6, del Regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, è pari al periodo di esecuzione degli interventi e di messa in funzione dell'impianto conforme, come da cronoprogramma che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria;
b) fatti salvi i termini di scadenza derivanti da ogni altra disposizione, è concedibile un'unica proroga, pari alla metà del periodo previsto per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) del comma 3, in maniera espressa, dall'autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del soggetto gestore dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il soggetto che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori;
c) durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria, i controlli sullo scarico, finalizzati alla verifica del rispetto di quanto comunicato dal Gestore nel cronoprogramma, che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, sono definiti nel provvedimento di autorizzazione stessa;
d) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Basilicata (ARPAB), nell'ambito dei propri compiti istituzionali, monitora il corpo idrico recettore, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria.

Art. 6
Potere di vigilanza della Regione
1. La Regione vigila sull'attuazione degli interventi ed esercita funzioni di impulso, anche attraverso il coordinamento dei soggetti interessati. La Regione, in particolare, monitora il rispetto dei termini di conclusione degli interventi, nonché dei tempi indicati nel cronoprogramma di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 7
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale.
2. I Dipartimenti interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


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