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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge regionale Basilicata 28 aprile 2017, n. 7
Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019
 
Bollettino Ufficiale n. 10 del 29 aprile 2017

Art. 1
Stato di Previsione dell'Entrata 2017 - 2019
1. È approvato in € 4.027.629.801,19 lo stato di previsione di competenza ed in € 5.025.730.365,94 lo stato di previsione di cassa delle entrate della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2017.
2. È approvato in € 2.913.893.583,69 lo stato di previsione di competenza delle entrate della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2018.
3. È approvato in € 2.574.594.972,06 lo stato di previsione di competenza delle entrate della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 2
Accertamento e riscossione di imposte e tasse - Rinuncia ai diritti di credito
1. Sono autorizzati, in base agli articoli 53 e 54 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione ed afferenti all'esercizio finanziario 2017.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a € 12,00 per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
Stato di Previsione delle Uscite 2017 - 2019
1. È approvato in € 4.027.629.801,19 lo stato di previsione di competenza ed in € 4.670.964.693,61 lo stato di previsione di cassa delle spese della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2017.
2. È approvato in € 2.913.893.583,69 lo stato di previsione di competenza delle spese della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2018.
3. È approvato in € 2.574.594.972,06 lo stato di previsione di competenza delle spese della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 4
Impegni e Pagamenti
1. Sono autorizzati, in base agli articoli 56 e 57 ed al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., gli impegni ed i pagamenti per le spese della Regione afferenti l'esercizio finanziario 2017, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.
2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2017, a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili, al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.
3. Per l'esercizio finanziario 2018, in base al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., sono autorizzati impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge.
4. Per l'esercizio finanziario 2019, in base al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., sono autorizzati impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 3 della presente legge.

Art. 5
Allegati
1. Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale 2017 - 2019 sono allegati:
a. il prospetto delle entrate - bilancio pluriennale 2017/2019 per titoli e tipologie (Allegato 1);
b. il prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2017/2019 per missioni, programmi e titoli (Allegato 2);
c. il riepilogo generale delle entrate per titoli (Allegato 3);
d. il riepilogo generale delle uscite per titoli (Allegato 4);
e. il riepilogo generale delle spese per Missioni (Allegato 5);
f. il quadro generale riassuntivo (Allegato 6);
g. il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 7);
h. la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (Allegato 8);
i. il prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato di ciascun esercizio del bilancio pluriennale (Allegato 9);
j. il prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 10);
k. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 11);
l. il prospetto dei mutui passivi e altri prestiti in ammortamento nell'esercizio finanziario 2017 (Allegato 12A - 12B);
m. l'elenco delle missioni e dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (Allegato 13);
n. l'elenco delle missioni e dei programmi in cui ricadono le spese di natura obbligatoria articolato per capitoli (Allegato 14);
o. l'elenco delle missioni e dei programmi finanziati con avanzo vincolato (Allegato 15);
p. la nota integrativa (Allegato 16).
q. Il documento tecnico di accompagnamento (Allegato17):
i. il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie previsioni di competenza (allegato 17.1);
ii. il prospetto riepilogativo delle spese per titoli e macroaggregati (Allegato 17.2);
iii. il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - previsioni di competenza esercizi finanziari 2017 (Allegato 17.3.1), 2018 (Allegato 17.3.2), 2019 (allegato 17.3.3);
iv. il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - previsioni di competenza esercizi finanziari 2017 (Allegato 17.4.1), 2018 (Allegato 17.4.2), 2019 (allegato 17.4.3);
v. il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti- previsioni di competenza esercizi finanziari 2017 (Allegato 17.5.1), 2018 (Allegato 17.5.2), 2019 (allegato 17.5.3);
vi. il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza esercizi finanziari 2017 (Allegato 17.6.1), 2018 (Allegato 17.6.2), 2019 (allegato 17.6.3).
2. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, all'individuazione dei capitoli all'interno, rispettivamente, di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio.

Art. 6
Variazioni di bilancio
1. Nel corso dell'esercizio, secondo le prescrizioni del comma 6 dell'art. 51 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., la Giunta regionale, è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2017 - 2019:
a) le variazioni riguardanti l'istituzione di nuove tipologie nel bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto delle finalità della spesa definite nel provvedimento di assegnazione delle risorse o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata ovvero per l'attuazione dei Programmi Operativi regionali e/o cofinanziati da fondi europei e nazionali;
c) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
d) le variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
e) le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
f) le variazioni di bilancio relative a prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e impreviste e dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 48 del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
h) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati che non rientrano nella precedente lettera e);
i) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
j) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
k) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione pluriennale;
l) le variazioni per l'istituzione di nuovi capitoli, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione Europea e di altri soggetti pubblici o privati, e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
m) le variazioni relative alla reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
n) tra le variazioni di cui alla precedente lettera a) sono incluse anche quelle che comportano ricorso all'indebitamento autorizzato da provvedimenti statali, con oneri a carico del bilancio dello Stato;
o) la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa tra capitoli anche di programmi diversi, qualora tali variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, ovvero si rendano necessari per l'attuazione dei Programmi Operativi regionali e/o cofinanziati da fondi europei e nazionali.
2. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, il responsabile del bilancio, in caso di necessità e su richiesta motivata del dirigente responsabile della spesa, può effettuare con proprio provvedimento:
a. le variazioni relative ai prelievi dai fondi per residui perenti e la relativa reiscrizione al capitolo di provenienza;
b. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

Art. 7
Ricorso al mercato finanziario
1. Per il finanziamento degli investimenti nell'anno 2017, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, commi 16 - 21-bis della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e s.m.i. e dall'art. 62 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., la contrazione di mutui o di altre forme di prestito per un importo complessivo di € 168.879.426,83
2. In applicazione dell' articolo 40, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 è autorizzato per l'anno 2017 il ricorso al debito, per far fronte a effettive esigenze di cassa, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2016, determinato in euro 25.500.000,00, da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2017 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2016.
3. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 1, iscritti al Titolo 6000000 ''Accensione prestiti'', Tipologia 6030000 ''Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine'' dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, sono destinati:
a) per l'importo di € 15.368.369,85 al finanziamento delle spese per investimenti nel settore sanitario, di cui all'allegato 13 al bilancio di previsione oggetto della presente legge;
b) per l'importo di € 100.912.155,40 al finanziamento delle altre spese di investimento indicate nell'allegato 13 al bilancio di previsione oggetto della presente legge;
c) per gli importi di € 15.126.637,69 al finanziamento delle spese di investimento ricomprese nel PO FESR 2014-2020 quota Regione;
d) per l'importo di € 11.972.263,89 al finanziamento del programma di prevenzione rischio idrogeologico di cui alla D.G.R. n. 43 del 19 gennaio 2016.
4. Per il finanziamento degli investimenti negli anni 2018 e 2019 è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, commi 16 - 21-bis della Legge 24.12.2003, n. 350 e s.m.i. e dall'art. 62 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., la contrazione di mutui o di altre forme di prestito per un importo complessivo di € 72.496.369,33.
5. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 4, iscritti al Titolo 6000000 ''Accensione prestiti'', Tipologia 6030000 ''Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine'' dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio di previsione Pluriennale 2017-2019, sono destinati:
a. per l'importo di € 16.711.113,25 nell'anno 2018 e di € 16.110.688,97 nell'anno 2019 al finanziamento delle spese di investimento ricomprese nel PO FESR 2014-2020 quota Regione;
b. per l'importo di € 15.669.822,03 nell'anno 2018 e di € 15.504.745,08 nell'anno 2019 al finanziamento del programma di prevenzione rischio idrogeologico di cui alla D.G.R. n. 43 del 19 gennaio 2016.
c. per l'importo di € 6.500.000,00 nell'anno 2018 e di € 2.000.000,00 nell'anno 2019 per il finanziamento della quota regionale dell'apq sanità.
6. I prestiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 potranno essere contratti con ammortamento di durata limitata ad anni 30, ad un tasso di interesse massimo pari a quello determinato dalla ''Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)'' in base alla durata prescelta, ovvero alle condizioni e con i prodotti finanziari offerti da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
7. La Regione, ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui al comma 4, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009) o con il ricorso ad altre operazioni finanziarie consentite dalla vigente normativa alle condizioni di mercato più convenienti per l'amministrazione regionale.
8. La Giunta regionale assume i mutui e le altre forme di prestito autorizzate con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo ed in ossequio alle vigenti disposizioni normative statali. Nel caso dei prestiti obbligazionari, la Giunta regionale è autorizzata a deliberarne l'emissione alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente in materia.
9. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 2 potrà decorrere dal 1° gennaio 2018, il relativo onere annuo per quota interessi rispettivamente pari a euro 687.000,00 per l'anno 2018 ed euro 652.000,00 per il 2019 è posto a carico del programma 01 della missione 50 'Debito Pubblico'; per quota capitale pari a euro 1.275.000,00 per ciascun anno 2018 e 2019, è posto a carico del programma 02 della missione 50 'Debito Pubblico' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019. A tale onere è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
10. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 3 potrà decorrere dal 1° gennaio 2018, il relativo onere annuo per quota interessi rispettivamente pari a euro 3.139.000,00 per il 2018 ed euro 3.041.000,00 per il 2019, è posto a carico del programma 01 della missione 50 "Debito Pubblico" - Titolo l "Spese correnti" e per quota capitale pari a euro 7.607.000,00 rispettivamente per il 2018 e per il 2019 è posto a carico del programma 02 della missione 50 "Debito Pubblico" - Titolo 4 "Rimborso prestiti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
11. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 4 potrà decorrere dal 1 gennaio 2019, il relativo onere annuo per quota interessi pari a euro 273.000,00 è posto a carico del programma 01 della missione 50 "Debito Pubblico" - Titolo l "Spese correnti" e per quota capitale pari a euro 2.484.000,00 per 2019 è posto a carico del programma 02 della missione 50 "Debito Pubblico" - Titolo 4 "Rimborso prestiti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
12. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione al bilancio pluriennale.
13. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte all'atto della contrazione dei mutui e delle altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore dell'istituto concedente il prestito, dando mandato al tesoriere dell'ente di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie non vincolate, con precedenza su ogni altro pagamento.
14. In relazione all'andamento del mercato, anche al fine di tutelare la Regione dal rischio di rialzo dei tassi di interesse e allo scopo di ridurre l'onere del debito a carico della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione di tutti o parte dei mutui stipulati, mediante operazioni che comportino trasformazioni di scadenze, di tassi, nonché attraverso l'uso di strumenti operativi in uso nei mercati finanziari ed autorizzati dalla vigente normativa.
15. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato ed a contrarre in sostituzione nuovi mutui per un importo pari al debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente, con esclusione degli oneri contrattualmente previsti per l'estinzione anticipata degli stessi. In alternativa all'assunzione dei nuovi mutui, la Giunta regionale è autorizzata alla emissione di prestiti obbligazionari, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
16. In sede di attivazione delle operazioni di gestione attiva dell'indebitamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale inserisce, tra le condizioni, le clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle stesse, al fine di cogliere eventuali opportunità finanziarie più convenienti.
17. In relazione alla concessione di contributi previsti dalla legislazione regionale per l'ammortamento di mutui a carico di terzi, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire nella definizione di analoghe operazioni di ristrutturazione del debito poste in essere dai soggetti beneficiari. In tale ipotesi, il concorso regionale è determinato in misura pari alla stessa proporzione di partecipazione già prevista per i mutui oggetto delle operazioni di ristrutturazione di che trattasi.
18. Gli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al precedente comma 14, nonché i concorsi regionali di cui al comma 17, trovano copertura, per l'anno finanziario 2017 e per gli anni successivi, negli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione dell'Entrata e nello stato di previsione delle Uscite del bilancio pluriennale per l'esercizio 2017, per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui di cui viene autorizzata l'estinzione anticipata, e per il pagamento dei concorsi regionali medesimi.
19. Le spese per l'ammortamento dei mutui e delle altre operazioni di prestito stipulate dalla Regione, sia per la parte di rimborso capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i..
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

ALLEGATI
Si omettono i seguenti allegati:
Allegato 1;
Allegato 2;
Allegato 3;
Allegato 4;
Allegato 5;
Allegato 6;
Allegato 7;
Allegato 8;
Allegato 9;
Allegato 10;
Allegato 11;
Allegato 12A - 12B;
Allegato 13;
Allegato 14;
Allegato 15;
Allegato 16;
Allegato 17;
Allegato 17.1;
Allegato 17.2;
Allegato 17.3.1;
Allegato 17.3.2;
Allegato 17.3.3;
Allegato 17.4.1;
Allegato 17.4.2;
Allegato 17.4.3;
Allegato 17.5.1;
Allegato 17.5.2;
Allegato 17.5.3;
Allegato 17.6.1;
Allegato 17.6.2;
Allegato 17.6.3.


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