Bollettino Ufficiale n. 42 del 31 ottobre 2017
TITOLO I
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) i fondi, nell'importo massimo di euro 1.650.000,00, già iscritti nella Missione 16 - Programma 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente all'esercizio finanziario 2017.
2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) i fondi, nell'importo massimo di euro 1.650.000,00, già iscritti nella Missione 16 - Programma 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019.
Art. 2
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), allegato alla presente legge.
TITOLO II
Norma finale
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.