Bollettino Ufficiale (Supplemento ordinario) del 1° agosto 2021
Art. 1
Contributo per le spese di funzionamento
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.) i fondi, nell'importo massimo di euro 742.442,54, già iscritti nella Missione 04 - Programma 04 del bilancio della Regione Basilicata approvato con la legge regionale n. 20 del 2021 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023), per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Azienda, relativamente all'esercizio finanziario 2021.
2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'A.R.D.S.U. i fondi, nell'importo massimo di euro 742.442,54, già iscritti nella Missione 04 - Programma 04 del bilancio della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale n. 20 del 2021 (Bilancio dì previsione finanziario per il triennio 2021-2023), per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Azienda, relativamente agli esercizi finanziari 2022 e 2023.
Art. 2
Approvazione del bilancio di previsione finanziario
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia dì armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 - 2023 dell'A.R.D.S.U., di cui all'allegato A.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.