Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 settembre 2018
Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 ''Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.).''
1. La legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 ''Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.).'', pubblicata sul B.U. Basilicata 8 gennaio 2016, n. 1, è così integrata:
a) all'art. 6 ''Funzioni dell'Assemblea'' è aggiunto il seguente comma 3:
''3. Il programma e la relazione annuale dell'Amministratore unico, così come approvati dall'Assemblea, sono allegati rispettivamente al bilancio e al rendiconto come parti integranti e sostanziali degli stessi e trasmessi alla Regione Basilicata in sede di sottoposizione a controllo dei documenti contabili ai sensi dell'art. 14.''.
b) all'art. 8 ''Funzioni dell'Amministratore unico'' comma 1, lettera d), dopo il periodo ''all'adozione del programma annuale delle attività dell'Ente e della relazione annuale;'' è aggiunto il seguente periodo: ''quest'ultima fornisce compiute informazioni sulle procedure ed esiti del controllo analogo espletato, sulla qualità contrattuale e sulla complessiva attività economica, finanziaria e tecnica evidenziandone i risultati, le misure intraprese e la verifica degli obbiettivi fissati.''.
Art. 2
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 ''Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020''
1. L'art. 16, comma 2 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 è così modificato:
''2. Sviluppo Basilicata S.p.A., verificatisi le condizioni e il termine decorrente dal giorno di iscrizione della deliberazione di assemblea nel registro delle imprese di cui all'art. 2306 c.c., provvede entro i successivi 30 giorni a riversare nel bilancio regionale l'importo di euro 2.500.000,00 riveniente dalla riduzione del capitale sociale di cui al comma precedente.''.
Art. 3
Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale
1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:
''7. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni Provinciali e Comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, aventi scadenza al 31 dicembre 2017, prosegue in applicazione all'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo sino al 30 novembre 2019.''
2. All'articolo 1, comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data ''31 dicembre 2017'' è sostituita con ''30 novembre 2019''.
3. All'articolo 1 comma 7-bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data ''30 giugno 2018'' è sostituita con ''30 novembre 2019''.
4. I commi 3 e 4 dell'articolo 76 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 11 sono abrogati.
Art. 4
Neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.