Bollettino Ufficiale n. 74 (Speciale) del 24 settembre 2021
Art. 1
Contributo per le spese di funzionamento
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) i fondi, nell'importo massimo di € 1.000.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 04 del Bilancio della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023), per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Ente, relativamente all'esercizio finanziario 2021.
2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) i fondi, nell'importo massimo di € 1.000.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 04 del Bilancio della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale n. 20 del 2021, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Ente, relativamente agli esercizi finanziari 2022 e 2023.
Art. 2
Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021 - 2023 dell'E.G.R.I.B., di cui all'Allegato A.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.