Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla giunta regionale con la prima variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e modificato dall'articolo 1, comma 786, lettera c) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)
Bollettino Ufficiale n. 74 (Speciale) del 24 settembre 2021
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Art. 1
Oggetto della ratifica
1. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, lett. a) del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e modificato dall'articolo 1, comma 786, lettera c) della legge n. 178/2020, sono ratificate le variazioni al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, allegate alla presente legge (Allegato A), adottate in via d'urgenza dalla Giunta regionale, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011, con la prima variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.