Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 settembre 2018
TITOLO I
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura i fondi, nell'importo massimo di euro 1.650.000,00, già iscritti nella Missione 16 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente all'esercizio finanziario 2018.
2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura i fondi, nell'importo massimo di euro 1.650.000,00, già iscritti nella Missione 16 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente agli esercizi finanziari 2019 e 2020.
Art. 2
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura, allegato alla presente legge.
TITOLO II
Norma finale
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.