Bollettino Ufficiale n. 17 del 19 giugno 2017
Titolo I
Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.)
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata i fondi, nell'importo massimo di euro 2.600.000,00, già iscritti nella Missione 07 - Programma 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n.7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia relativamente all'esercizio finanziario 2017.
2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata i fondi, nell'importo massimo di euro 2.600.000,00, già iscritti nella Missione 07 - Programma 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n.7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019.
Art. 2
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 dell'Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.), allegato alla presente legge.
Titolo II
Norma finale
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
ALLEGATO (Omesso)