Bollettino Ufficiale Speciale n. 32 del 13 agosto 2018
Art. 1
Modifiche al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è sostituito dal seguente:
"4. I componenti restano in carica fino alla data di scadenza della Commissione e, comunque, per non più di dieci anni consecutivi, non essendo dopo tale periodo immediatamente rieleggibili per la durata di un mandato.".
Art. 2
Norma finanziaria
1. Dall'applicazione della presente legge non discende alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.
Art. 3
Norma finale
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.